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Category: Rassegna Stampa

POLIZZA DI CONDOMINIO – Procedure di disdetta dall’Amministratore

POLIZZA DI CONDOMINIO – Procedure di disdetta dall’Amministratore

Abbiamo ricevuto disdetta da un amministratore per tutti i condomini da lui amministrati e assicurati con la stessa agenzia. Ci risulta che nelle assemblee condominiali non sia stato portato come ordine del giorno e che non se ne sia mai discusso il cambio di agenzia assicurativa o disdetta della polizza. Quanto fatto dall’amministratore è nelle sue autonomie oppure è necessaria la delibera delle assemblee dei singoli condomini?

La sentenza 15872 / 2010 non conferma che la disdetta dell’assicurazione del condominio non rientra negli atti conservativi dell’amministrazione

 

L’ESPERTO RISPONDE

Effettivamente, come precisato dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. 15872 del 06/07/2010 – con cui ribadiva il precedente orientamento della sentenza n. 8233/2007 –  la stipula di una polizza di assicurazione esula dai poteri dell’amministratore del condominio e perciò ha bisogno di essere suffragata dalla decisione assembleare; egualmente, per gli stessi motivi, anche la disdetta di un contratto di assicurazioni ha necessità di essere supportata dalla decisione dell’assemblea dei condomini, esulando dagli atti conservativi che l’amministratore può compiere ai sensi dell’ articolo 1130, comma 1 n. 4, del codice civile. Questa situazione può verificarsi sia attraverso la preventiva delibera assembleare che con successiva ratifica dell’operato dell’amministratore da parte dell’assemblea.

Alla luce di quanto sopra, la compagnia assicuratrice o il suo intermediario non hanno titolo per poter contestare giuridicamente l’operato (non proprio corretto) dell’amministratore, essendo esso di esclusiva spettanza dell’assemblea.

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FONTE:

 

 

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – Anche se la persona giuridica è estinta.

Responsabilità amministrativa degli enti sempre configurabile anche nel caso di estinzione della persona giuridica. La cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese non comporta il venir meno della responsabilità amministrativa per i reati commessi dagli amministratori.

Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza numero 9006/2022 depositata il giorno 17 marzo.

Il caso trae origine dalla condanna da parte del Tribunale di Modena confermata dalla Corte di appello di Bologna dei legali rappresentanti di una società per il reato di lesioni conseguenti ad un infortunio occorso ad un operaio durante l’esecuzione di una prestazione di lavoro a favore della persona giuridica.

Alla condanna in sede penale conseguiva ai sensi di legge e segnatamente secondo la previsione dell’art .25 septies, comma 3 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico della persona giuridica.

Ricorreva pertanto il difensore della società deducendo,in apposito motivo di ricorso l’evidente mancanza degli elementi elementi oggettivi che costituivano il presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente. Proseguiva la tesi difensiva con la richiesta di archiviazione dell’azione di responsabilità amministrativa.

Il procedimento pertanto giungeva all’esame dei giudici della Corte di cassazione che con la sentenza in esame confermano la validità della decisione di Appello.

A tale conclusione giungono gli ermellini sulla base di una considerazione circa il contenuto della normativa prevista per la responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta appunto del decreto legislativo 231/2001 che ne regolamenta le ipotesi e che pone il principio per il quale nel caso di trasformazioni della struttura della persona giuridica quest’ultima resti ugualmente responsabile per gli illeciti commessi in precedenza. Al contrario, il decreto legislativo 231/2001 non contiene alcuna norma riguardante il caso di estinzione della società tanto da lasciare all’interprete il compito dell’individuazione dei suoi effetti sulla contestazione della responsabilità amministrativa dell’ente.

Con la decisione qui in commento gli ermellini giungono ad una conclusione circa i rapporti tra estinzione della persona giuridica e procedimento diretto ad applicare le sanzioni amministrative conseguenti ad un reato commesso nel suo interesse. Nel caso in cui si provveda alla cancellazione della società dal registro delle imprese dovranno in ogni caso ritenersi applicabili le misure previste dal decreto legislativo 231/2001.

Accedere alla diversa tesi che vuole che da un estinzione necessariamente consegua l’archiviazione del procedimento diretto ad affermare la responsabilità amministrativa dell’ente significherebbe senza ombra di dubbio garantire ai soggetti comunque responsabili una comodo espediente per sfuggire alle conseguenze per i reati commessi comunque nel suo interesse.

Andrea Magagnoli

FONTE:

 

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – Anche se la persona giuridica è estinta.
ASSICURAZIONE D&O – Pregiudizio patrimoniale della società per negligenze dell’Amministratore

ASSICURAZIONE D&O – Pregiudizio patrimoniale della società per negligenze dell’Amministratore

In caso di sinistro che colpisca una polizza incendio rischi industriali in cui l’assicurata riceva un minor indennizzo – in quanto trovata con un carico incendio superiore  alla norma e lavorasse senza Scia oltre ad altre inosservanze delle norme vigenti – una copertura D&O degli amministratori può coprire il pregiudizio patrimoniale patito dalla società per effetto delle negligenze perpetrate da chi amministra la società ed il conseguente minor indennizzo? 

L’ESPERTO RISPONDE:

Sicuramente siamo in presenza di omissioni da parte dell’amministratore che hanno recato un pregiudizio all’azienda (ad esempio la mancata presentazione della scia a cui fa riferimento la domanda già di per se arreca una sanzione che va dai 5 ai 15 mila euro per l’azienda che comunque sono solitamente escluse dalle garanzie) sia in termini sanzionatori che di minor indennizzo.

Per questo motivo l’azione di risarcimento promossa dai soci o dai soggetti che la normativa prevede per le polizze D&O sarebbe ricompresa in garanzia proprio perché: la polizza tutela il patrimonio personale degli assicurati (i dirigenti), tenendoli indenni da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi (a titolo esemplificativo i terzi possono essere la società stessa comprese le controllate, tramite per esempio l’azione sociale di responsabilità, singolo socio e terzi in genere come clienti, fornitori, concorrenti, curatore fallimentare, pubblica amministrazione/Autorità governative, banche, etc.) a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa.

FONTE:

DISDETTA POLIZZE – Beni in successione

Una nostra assicurata ha disdetto alla compagnie le polizze fabbricati intestate alla zia deceduta allegando certificato di morte (come indirizzata dall’agente precedente incaricato) con una email pec in data 03/12/2019, scadenza polizze 31/12/2019. L’agenzia comunica che non sono valide perché dovevano arrivare almeno 3 o 2 mesi prima in quanto polizze vecchie e devono essere pagate dagli eredi. L’erede ha già provveduto ad assicurare i fabbricati a suo nome, come possiamo procedere con la compagnia?

L’esperto risponde:

Il decesso dell’assicurato, nel caso di polizze a copertura di rischi su beni andati in successione (diversamente dalle polizze che assicurano la persona), non estingue l’impegno a pagare a carico degli eredi successori, salvo il caso che costoro rinuncino all’eredità. Pertanto dovevano e devono essere rispettati i termini per la regolare disdetta, sempreché sia conclusa anche la eventuale poliennalità.

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FONTE:

DISDETTA POLIZZE – Beni in successione
MACCHINARI – Assicurati in leasing

MACCHINARI – Assicurati in leasing

IL CASO

Autore: Michele Borsoi – ASSINEWS 339 – marzo 2022

Premessa
Il titolo dell’articolo è volutamente inesatto, ma ho voluto conservare la trasposizione gergale che vuole riferirsi al caso in cui un macchinario non viene assicurato, come tutti gli altri macchinari aziendali, con la polizza incendio dell’azienda, ma attraverso una polizza stipulata dalla società di leasing a cui l’azienda paga i canoni per la concessione del macchinario stesso.
Chiarito quindi a cosa ci stiamo realmente riferendo esaminiamo se detta prassi può avere dei riflessi negativi in caso di un sinistro.

Il fatto
In un’azienda che effettua lavorazioni meccaniche per conto di terzi, si sviluppa un incendio che danneggia un macchinario che effettua il taglio laser di lastre in acciaio.
Detto macchinario non è stato acquistato direttamente dall’azienda metalmeccanica, ma essa lo utilizza su concessione di una società di leasing.Il macchinario è stato assicurato dalla stessa società di leasing mediante inclusione in una polizza convenzione, di cui la società è contraente.
Il danno potrà essere riparato, ma i tempi previsti sono di circa due mesi per il completo ripristino e collaudo.

Primo problema
Il primo problema che si pone è che detto bene rientra nella definizione di macchinario ed è quindi parte del valore complessivo dei macchinari a cui deve corrispondere la somma assicurata valorizzata alla relativa partita attivata nella polizza incendio dell’azienda metalmeccanica.Essendo però detto bene assicurato dalla società di leasing, la somma assicurata indicata nella polizza dell’azienda metalmeccanica sarà inferiore a detto valore complessivo.

Il rischio
L’azienda, per questo motivo, può incorrere nel caso di sottoassicurazione.

Il rimedio
Nella polizza aziendale si dovrà prevedere che i macchinari assicurati con diversa polizza leasing non contribuiscono a determinare il valore complessivo dei beni e della relativa somma assicurata di polizza. Ma se la clausola presente in polizza fosse questa sotto riportata?

Macchinario in leasing
A parziale deroga di quanto riportato nelle condizioni di polizza, dalla presente sono esclusi i macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione, salvo per le quote risultanti scoperte e che pertanto si intendono assicurate.Per non patire conseguenze da un’eventuale sottoassicurazione, l’azienda metalmeccanica dovrebbe verificare se la somma assicurata dalla società di leasing corrisponde a quella del valore di rimpiazzo a nuovo comunemente prevista nelle polizze incendio delle aziende di questo settore.
Se vi fosse una differenza tra i due valori, si dovrebbe aggiungere detta differenza alla somma assicurata alla partita macchinari.

Secondo problema
Se il danno al macchinario determina un’interruzione di attività, la relativa garanzia dell’azienda metalmeccanica sarà certamente operante?Lo sarà solo se viene preventivamente pattuito che l’operatività della garanzia danni per interruzione di esercizio (quale sia la forma non modifica il contesto) è garantita anche nel caso in cui il bene colpito fosse al momento del sinistro assicurato con diversa polizza, ancorché questa fosse stipulata da soggetto diverso dalla contraente.

FONTE:

 

CESSIONI – In sospensione

IL PROVVEDIMENTO CHE RIAPRE A TRE SCAMBI DEI CREDITI NON SEGNA I CONFINI

di Gianluca Stancati

Il regime di circolazione dei crediti da bonus edilizi, quale risulta dal provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri venerdì, 18 febbraio (si veda tra gli altri Italia Oggi del 18/2/22), non disciplina gli aspetti intertemporali, vale a dire non specifica l’ambito cronologico e oggettivo del campo di applicazione delle nuove disposizioni (“quali crediti, maturati da quando, a quale stadio di circolazione”). Per entrambe le opzioni (sconto in fattura; cessione del credito), oltre ad una prima cessione del credito nei confronti di un cessionario “vigilato” ovvero di un altro soggetto, saranno consentiti due ulteriori passaggi, purché sia un intermediario finanziario o un’impresa di assicurazione ad agire in veste di acquirente.

Occorre ricordare che l’art. 28 del dl Sostegni Ter (n. 4/2022) sui cui opera l’ultimo intervento, al comma 2, ha previsto un regime transitorio in forza del quale, comunicando l’opzione entro il 16 Febbraio u.s., si è resa possibile la fruizione di una ulteriore cessione jolly (si veda ItaliaOggi del 17/2/22), anche per i crediti già oggetto di plurimi passaggi.

Di conseguenza, le opzioni comunicate a far data dal 17 Febbraio sarebbero “fonte” di crediti interessati dai rigorosi limiti di circolazione introdotti dal menzionato art. 28, cioè suscettibili di un unico ulteriore trasferimento, da chi ha applicato lo sconto in fattura ovvero dal contribuente che ha sostenuto la spesa agevolata, ad un terzo.

Ciò premesso, una volta che il DL da ultimo approvato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ci sono in astratto due risposte possibili. Un primo approccio sarebbe quello di individuare una netta cesura con il passato e ritenere consumata “a prescindere” qualsivoglia chance di cessione qualora, per così dire, non sia stata giocata “la carta jolly” di cui si è detto. In questa prospettiva, il regime “a tre passaggi” tornerebbe applicabile ai soli crediti derivanti da opzioni comunicate a far data dalla sua entrata in vigore.

Argomentazioni di carattere logico ed equitativo possono fondare una diversa lettura. In particolare, pur nel silenzio del nuovo articolato, sembrerebbe validamente sostenibile il ricorso ad un criterio di compatibilità, fotografando lo stato (anzi, stadio) dei crediti alla medesima data di efficacia del nuovo DL.

Dunque, anche i “crediti vecchi”, cioè oggetto di una opzione già comunicata, potrebbero fruire delle nuove disposizioni, ove si collochino in uno stadio di circolazione compatibile con le stesse. Ad esempio, un soggetto vigilato (intermediario/assicurazione) che abbia acquistato un credito dall’impresa che ha eseguito i lavori e che ha concesso lo sconto in fattura (primo acquisto) dovrebbe poterlo ricedere ad un altro soggetto vigilato, con facoltà per quest’ultimo di effettuare un’ulteriore cessione. Nella stessa logica, un soggetto vigilato qualificabile come secondo cessionario avrebbe una ulteriore chance di trasferimento. Diversamente, un credito che già risulti oggetto di almeno tre passaggi, sebbene giunto nel sistema vigilato, avrebbe uno sbarramento, risultando non cedibile, neppure nei confronti di un intermediario o impresa di assicurazione.

La delicatezza della questione meriterebbe certezza del diritto, quindi preferibilmente una previsione specifica da inserirsi nell’iter legislativo e che faccia luce sulla questione, garantendo un trattamento simmetrico ai crediti preesistenti ed a quelli in fieri.

In questo contesto dovrebbero altresì esser fatti salvi gli effetti delle cessioni conformi alla previgente disciplina.

IL DECRETO APPROVATO DIVENTERÀ UN EMENDAMENTO AL SOSTEGNI 3

Da maggio sulla piattaforma solo con il bollino
Cessioni jolly, libere e vincolate: il nuovo decreto di contrasto alle frodi allenta la morsa sui trasferimenti dei crediti da bonus edilizi e cambia nuovamente la modalità di circolazione dei bonus. Da maggio inoltre transitato per la piattaforma dell’agenzia delle entrate sarà marchiato a fuoco con il proprio codice univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni e ciò ovviamente per aumentare le performance dei controlli limitando al contempo condotte fraudolente. Le nuove disposizioni approvate venerdì saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro venerdì, tra oggi e domani è prevista la rifinitura ma ha il destino già segnato diventerà un emendamento al decreto Sostegni 3 (dl 4/22) che contiene già l’articolo 28 che ha creato la stretta sul credito con le frizioni nelle erogazioni e gestioni crediti da parte delle banche e intermediari finanziari nelle scorse settimane.

Le cessioni libere

Sulla base della nuova costruzione dell’articolo 121 del dl 34/2020, post modifiche che verranno apportate dal nuovo decreto in commento approvato venerdì scorso in consiglio dei ministri vi sarà di fatto unicamente una cessione definibile come “libera” ovvero effettuabile nei confronti di terzi ivi inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Qualora sia il beneficiario delle detrazione a trasferire il credito si tratta della la prima ed unica cessione da questi effettuata. Dopo tale passaggio di mano infatti le ulteriori transazioni risultano vincolate poiché finalizzate a far confluire e transitare il tax credit unicamente all’interno del circuito dei soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

In caso di operazioni di sconto in fattura invece, essendo la prima cessione, ovvero quella che si realizza tra cliente e fornitore, di fatto non considerata nella conta dei trasferimenti per la disciplina anti-frode, la cessione “libera” è quella che può successivamente porre in essere il citato fornitore.

Quest’ultimo infatti può girare il tax credit incamerato a qualsivoglia soggetto terzo all’operazione, compresi ovviamente istituti di credito ed intermediari finanziari e dopo tale passaggio però si cade nelle trasferimenti vincolati.

Le cessioni vincolate

Queste nuove tipologie di cessioni nascono con il nuovo decreto anti-frode per riattivare il mercato delle cessioni di fatto bloccato post decreto sostegni ter.

Il nuovo decreto prevede infatti che altri due trasferimenti possono essere posti in essere a patto però che siano effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La cessione jolly

Attualmente non risulta chiara l’interazione della cessione jolly, ovvero il diritto ad una ulteriore cessione in caso di comunicazione di opzione inviata entro il 16 febbraio scorso ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del dl 4/2021 (il sostegni ter), con le nuove disposizione contenute.

Il nuovo decreto non cita il c.d. periodo transitorio e gli effetti da esso prodotto, per cui in un’ottica pro contribuente, è anche possibile ipotizzare che un credito opzionato entro la citata scadenza potrebbe mantenere un trasferimento libero oltre i due successivi vincolati a barche ed intermediari finanziari.

Il codice di tracciamento

Attualmente i crediti transitati attraverso il portale dell’agenzia delle entrate hanno un protocollo identificativo che non seguiva il tax credit in caso di cessioni “a catena”.

Da maggio però si cambia, ogni credito sarà marchiato a fuoco con l’assegnazione di un proprio codice che lo seguirà ad ogni passaggio di mano. Questo non potrà far altro che favorire i controlli comunque estremamente facilitati dal limitato numero di trasferimenti consentiti.

Giuliano Mandolesi

Professioni tecniche in allarme
Professioni tecniche «fortemente preoccupate» dopo che il governo, nel consiglio dei ministri del 18 febbraio, ha «stretto i bulloni» al meccanismo delle asseverazioni alla base del Superbonus 110% per le ristrutturazioni edili: il nuovo decreto (con l’intento di arginare le frodi) prevede, infatti, la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50.000 a 100.000 euro per tutti i tecnici abilitati che, nelle dichiarazioni necessarie per l’avvio dei lavori, espongono informazioni false, o omettono di riferire contenuti rilevanti sui requisiti del progetto. E, pertanto, in una lettera al presidente del consiglio Mario Draghi, rendendosi «disponibili» a «contribuire» al contrasto delle truffe, scrivono che il provvedimento governativo «si presta a gravi difetti di costituzionalità», giacché «viola il principio di legalità e di determinatezza della fattispecie penale, essendo definita in maniera assolutamente generica e superficiale la condotta punita».

La Rete delle professioni tecniche (Rpt), coordinata dal presidente degli ingegneri Armando Zambrano, «non comprende» la «necessità di un inasprimento delle sanzioni», rammentando (come emerso nelle recenti audizioni sul decreto 4/2022, il «Sostegni ter», si veda ItaliaOggi del 15 febbraio 2022) che il Superbonus, «stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate, si caratterizza per una percentuale di frodi, ad oggi, peraltro, solo ipotizzate e presunte, pari al 3% sul totale degli importi delle opere coperte dall’incentivo», mentre «non si hanno notizie di responsabilità di professionisti tecnici in proposito, né di dichiarazioni false, o infedeli accertate come tali». La norma, dunque, s’inserisce il vertice del consiglio nazionale dei periti industriali Giovanni Esposito, «va eliminata o, comunque, corretta», affinché «professionisti competenti evitino di sottoscrivere, in perfetta buona fede e correttezza, dichiarazioni che potrebbero prestarsi a interpretazioni e valutazioni discrezionali». E il «giro di vite» dell’esecutivo finisce pure nel mirino del segretario della commissione finanze del senato, Andrea de Bertoldi (FdI), che bolla le sanzioni penali come «sproporzionate rispetto ad errori che la complessità e non la chiarezza della normativa potrebbero, comunque, determinare».

FONTE:

CESSIONI – In sospensione
DISDETTA E MANCATO RISPETTO DEI TERMINI – Previsti dalle condizioni generali di assicurazione

DISDETTA E MANCATO RISPETTO DEI TERMINI – Previsti dalle condizioni generali di assicurazione

Amministratore di società stipula polizza attività con decorrenza annuale. L’amministratore invia disdetta non rispettando i 60gg previsti dalle condizioni generali di assicurazione.

Intanto stipula la polizza con altra compagnia e qualche tempo dopo riceve dalla prima compagnia la richiesta di pagamento e successivamente poi messa in mora.

Può invocare qualche articolo di legge o precedenti giurisprudenziali vista la volontà di non voler rinnovare espressa 40 giorni prima?

L’art. 1899 del codice civile cita testualmente:

“l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”.

Nel caso all’interno della polizza venga convenuto il rinnovo tacito, anche in questo  caso (come previsto per i contratti pluriennali), il termine di 60 giorni per la disdetta dovrà essere rispettato. Questo significa che se la disdetta non viene comunicata entro i 60 giorni previsti, l’assicurato che intende rivolgersi ad altra compagnia viene considerato a tutti gli effetti “fuori termine” per la comunicazione della disdetta, e pertanto la “vecchia” polizza si intenderà rinnovata tacitamente, con possibilità di richiedere all’assicurato, che ha effettuato il recesso fuori termine, il pagamento e la messa in mora, senza che l’assicurato possa invocare alcun articolo di legge o precedenti giurisprudenziali.

FONTE:

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – Applicazione delle franchigie

Un assicurato RCA che ha acquistato anche altre garanzie CVT quali furto, incendio e calamità naturali, si trova ad avere le stesse garanzie “doppie” fornite anche dalla concessionaria tramite altra compagnia. Premesso che entrambe le compagnie sono state messe al corrente della doppia assicurazione, qualora accadesse un sinistro le compagnie risarcirebbero rispettivamente il 50% del danno, ma per quanto riguarda le eventuali franchigie come si andrebbe ad applicarle? Ogni compagnia applica la propria franchigia facendo gravare sull’assicurato due franchigie? O senza alcuna franchigia considerandola assorbita già nel 50% a carico della consorella?

Il caso in esame rientra nella fattispecie di assicurazione presso diversi assicuratori, di cui all’ articolo 1910 del codice civile. Per “franchigia” si intende una somma posta contrattualmente a carico dell’assicurato da parte dell’assicuratore per disinteressarsi dei sinistri di minore entità, a rigor di logica, quindi, essa andrebbe applicata da ciascun assicuratore al momento del pagamento dell’indennità di polizza e quindi – facendosi liquidare l’assicurato da entrambe le compagnie assicuratrici – essa andrebbe applicata su entrambe le liquidazioni. Poiché il contraente ha opportunamente entrambe le assicurazioni dell’esistenza delle due polizze esse potrebbero prevedere – o nelle C.G.A. o mediante appendice – che in caso di sinistro debba essere applicata una sola franchigia, che di norma è la più elevata.

Per evitare tale eventualità, l’assicurato può – ai sensi di quanto previsto nel terzo comma dell’art. 1910 del codice civile – chiedere l’ indennizzo a un solo assicuratore; infatti tale norma così dispone: “ L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.“; in tal caso l’assicuratore cui venga chiesto il pagamento dell’indennizzo dovrà applicare le sole condizioni assicurative della polizza sinistrata, con conseguente applicazione di una sola franchigia.

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FONTE:

 

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – Applicazione delle franchigie
RC INSTALLATORE – Tra RC Prodotti e Postuma RC Terzi

RC INSTALLATORE – Tra RC Prodotti e Postuma RC Terzi

IL CASO

Autore:  Fabrizio Mauceri – ASSINEWS 337 – Gennaio 2022

Premessa
Esiste una molteplicità di attività in cui la responsabilità civile verso terzi si sovrappone con quella del produttore. Il tutto avviene con una certa frequenza in tutte quelle attività in cui un terzo soggetto (rispetto al produttore) interviene in modo sostanziale nel processo di messa in esercizio del prodotto venduto.
Il caso dell’installatore è emblematico.In particolare, nel caso che vedremo tra poco, l’installatore di tubazioni che svolge un’attività determinante nelle fasi di messa in circolazione del prodotto finale.
Nel caso in cui il soggetto che installa sia il medesimo che produce il prodotto le cose sono parzialmente più semplici.Nel senso che, se l’assicurato possiede sia una copertura RCT-O che una copertura RCP con la medesima compagnia, i problemi dovrebbero essere più facili rispetto al caso in cui le due figure non dovessero coincidere.
Abbiamo detto “dovrebbe”, in quanto come sappiamo la RCP segue il principio temporale del claims made, mentre la RCT segue quello del loss occurrence.E questa differenza non è sempre indolore. Inoltre, nella RCT la postuma, derogando ai principi generali della loss occurrence, stoppa generalmente la sua copertura alla cessazione della polizza, con effetti dirompenti sulla copertura stessa.

Il fatto
Un’azienda leader nella produzione ed installazione di tubature industriali in metallo stipula tramite primario intermediario assicurativo polizze RC diversi e RC prodotti.
Per sicurezza vengono chiesti dei massimali e dei sotto massimali particolarmente importanti.Le polizze stipulate coprono massimali di € 10.000.000,00 unici con sotto massimali mai inferiori al milione di euro, dato che l’azienda era particolarmente sensibile al rischio da lei corso verso terzi.
Viene prestata massima attenzione alla presenza dell’estensione della RC postuma nella RCT-O.

Il testo della clausola contrattualizzata era il seguente:

Responsabilità civile postuma
A parziale deroga dell’art… delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori.
L’assicurazione è prestata anche per le attività di cui all’art. 1 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 purchè l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 2 della legge stessa.

L’assicurazione non comprende i danni:
1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
4. da mancato od intempestivo intervento manutentivo. L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro ventiquattro mesi dall’esecuzione dell’intervento, purché il sinistro venga denunciato entro 30 giorni dall’avvenuto accadimento, e comunque non oltre la data di scadenza di polizza. 

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto per ciascun sinistro del 10%, con il minimo di e con il massimo risarcimento di € per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo limitatamente ai danni a cose. 

Il sinistro
L’assicurato vende un’importante commessa di tubature in un grosso impianto petrolchimico. L’azienda medesima procede direttamente non solo alla produzione, ma anche al trasporto ed alla installazione delle tubature medesime.
Il lavoro comporta un impegno notevole con espletamento di particolari attività quali le saldature.

Al termine dell’esecuzione dei lavori per essere certi che le tubature fossero a tenuta stagna l’assicurato procede anche nel fare le radiografie dei manufatti, per vedere nel dettaglio la presenza di eventuali difetti, perdite o errori di installazione o saldatura.
Gli esiti di tutte le verifiche confermano che l’opera è stata eseguita a regola d’arte. Passati tredici mesi circa dalla installazione avviene un calo di pressione importante nell’impianto che utilizza le tubature installate dall’assicurato.

Vengono fatte attente e precise verifiche in tutto lo stabilimento finché vengono trovate delle zone particolarmente nascoste dove le tubature avevano cominciato a perdere importanti quantitativi di fluidi.
Il danno era importante perché era quantificabile non solo nella perdita del fluido, ma anche nel costoso danno da ripristino dell’impianto per evitare che il danno medesimo lievitasse in modo sostanziale.

Connesso a questi danni c’era anche il danno da fermo parziale dell’azienda (da quantificare). A questo punto, al danneggiato non restava che rivolgersi ad un avvocato per chiedere i danni al nostro assicurato.
Questi, dopo aver ricevuto la raccomandata interpellò immediatamente l’assicuratore per essere tenuto indenne da ogni pretesa risarcitoria.

Le date: – il lavoro era stato terminato il 18 giugno del 2019 – il danno si era verificato il 20 luglio del 2020 e – la richiesta danni era arrivata i primi di agosto del 2020 

L’intermediario
L’intermediario seguiva l’azienda da parecchio tempo. Ed essendo questa molto esigente in fatto di costi provvedeva ogni due anni a metterla sul mercato cambiando con una certa frequenza gli assicuratori di riferimento.
Ogni volta che veniva cambiato assicuratore veniva richiesto lo stesso testo di clausola di postuma come quello sopra descritto.Aveva sempre utilizzato lo stesso assicuratore sia nella RCT che nella RCP, memore di un corso di formazione sulla RC generale dove gli avevano spiegato che utilizzare assicuratori diversi poteva essere pericoloso nei casi di rimpallo di responsabilità tra una compagnia e l’altra.Ogni due anni, quindi, rimetteva sul mercato sia la polizza RCT-O che la polizza RCP, che ovviamente cercava di piazzare con un unico assicuratore per evitare i problemi di cui sopra (ossia il rimpallo di responsabilità fra l’assicuratore RCT-O e l’assicuratore RCP). In questo caso specifico era stato tuttavia cambiato partner assicurativo sia per RCT che per RCP il 31 dicembre del 2019.A chi doveva essere denunciato il sinistro? Il nostro intermediario decise di inviare due denunce di assicurazione (una RCP ed una RCT) sia al vecchio che al nuovo assicuratore in modo di ridurre al minimo il rischio di sbagliare.

Il vecchio assicuratore
rispose respingendo il sinistro per la parte RC prodotti, sostenendo che essendo la copertura prestata in claims made il sinistro per essere indennizzabile avrebbe dovuto essere denunciato nel periodo di validità della polizza.In questo caso l’assicurato era venuto a conoscenza del danno ben otto mesi dopo la cessazione della polizza. Per la parte RCT-O il vecchio assicuratore respinge ugualmente il sinistro, in quanto la garanzia postuma opera entro ventiquattro mesi dall’esecuzione dei lavori soltanto se il sinistro viene denunciato entro la scadenza della polizza.
Anche in questo caso la richiesta danni e la denuncia del sinistro sono avvenuti molto dopo la scadenza della polizza.

Il nuovo assicuratore 

Come sappiamo l’intermediario proponeva sempre lo stesso testo di polizza, che gli veniva regolarmente accettato dalla nuova compagnia di turno.
In questo caso il nuovo partner respinge il sinistro nella parte postuma RCT-O, in quanto, essendo la polizza in loss occurrence, la copertura cominciava ad operare dopo il 31 dicembre 2019, mentre il lavoro era stato terminato il 18 giugno 2019 (ben 9 mesi prima dell’inizio della copertura). A questo punto, essendo la polizza RC prodotti in claims made, abbiamo un aiuto per l’intermediario e l’assicurato? No, in questo caso infatti la compagnia si attacca al testo della polizza RCP che prevedeva esclusivamente l’indennizzabilità dei danni dovuti da vizio originario del prodotto. Essendo intervenuta attività di saldatura che modificava le caratteristiche di sicurezza e di qualità del prodotto, la compagnia affermava che il vizio originario non era dimostrato e che il danno era stato causato da un difetto nell’attività di installazione, che guarda caso non trovava copertura nella copertura RC diversi e neanche nella RC prodotti.

Cosa avrebbe dovuto fare l’intermediario?
Avrebbe dovuto chiedere ogni volta che cambiava assicuratore di inserire nella polizza responsabilità civile prodotti l’estensione alla garanzia della RC dell’installazione. Questa clausola viene utilizzata in questo ramo ogniqualvolta esistono delle situazioni di commistione tra produzione ed installazione. In questi casi, infatti, a prescindere dal fatto che il prodotto venga installato direttamente dall’assicurato oppure da un terzo, è meglio prevedere questa garanzia per rendere la copertura RCP il più completa possibile. La situazione più difficile da gestire in ambito di RC è infatti quella in cui è possibile rimpallare l’efficacia della copertura assicurativa tra una compagnia e l’altra oppure tra una polizza e l’altra. Quando ciò accade, chi ci rimette è sempre l’assicurato. La clausola che avrebbe dovuto essere richiamata nella polizza RCP è la seguente:

Estensione della garanzia alla RC dell’installazione
Fermo quanto disposto dall’art…. delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia s’intende estesa ai danni imputabili all’Assicurato nella sua qualità di installatore, presso terzi, dei prodotti descritti in polizza, purché i danni si siano verificati non oltre due anni dalla data di installazione dei prodotti medesimi.

Conclusione

Abbiamo visto come in assenza di una corretta analisi di rischio si finisce per vendere all’assicurato una copertura zoppa, dove alla prima difficoltà casca l’asino e si verifica una pesante scopertura non più rimediabile. Non è sufficiente pertanto vendere più prodotti assicurativi all’assicurato se non sono completi.

FONTE:

FURTI – Impalcature sotto accusa

LINEA DURA DELLA SUPREMA CORTE SULLE CAUTELE DA ADOTTARE IN CASO DI PRESENZA DI PONTEGGI

di Gianfranco Di Rago

Furti in condomino? Se al ladro ha fatto comodo l’impalcatura, sono responsabili impresa edile e condominio. Con la proliferazione dei cantieri indotta dal superbonus 110% e dalle altre agevolazioni fiscali sulla casa occorre prestare ancora più attenzione al problema dei furti facilitati dalla presenza di ponteggi. Infatti, nel caso in cui i ladri abbiano utilizzato le installazioni montate attorno all’edificio condominiale per introdursi in uno o più appartamenti, sia l’impresa incaricata dei lavori sia il condominio possono essere chiamati a risarcire il danno subito, qualora non abbiano adottato tutte le necessarie cautele atte a evitare il verificarsi dell’evento. In particolare, l’impresa edile dovrà fare in modo che le impalcature siano illuminate e sorvegliate, mentre il condominio non potrà limitarsi a inserire nel contratto di appalto delle clausole contenenti l’obbligo dell’appaltatrice all’adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione, senza poi vigilare a sua volta sull’effettiva esecuzione di tali adempimenti. Queste le considerazioni che scaturiscono dall’ordinanza n. 41542 della Corte di cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 27 dicembre 2021, con la quale è stata confermata la sentenza di appello che aveva a sua volta respinto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento con cui il tribunale aveva condannato al risarcimento del danno per il furto agevolato dai ponteggi sia l’impresa appaltatrice, ex art. 2043 cc, sia il condominio, per omessa custodia, ex art. 2051 cc.

Il furto agevolato dai ponteggi: la responsabilità dell’impresa. Nel corso dei lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale, che comportano l’utilizzo di ponteggi, non è raro che malintenzionati si introducano nell’appartamento di qualche condomino per derubarlo. In questi casi la responsabilità dell’impresa è inevitabile qualora la stessa, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee a impedire l’uso anomalo delle impalcature, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno. Infatti secondo la costante e risalente giurisprudenza della Corte di cassazione, in caso di furto in un appartamento condominiale commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è certamente configurabile la responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2043 cc, allorché sia riscontrata l’omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte a impedire l’uso anomalo dei ponteggi.

Così se il proprietario di un appartamento viene derubato da ladri che hanno scalato i ponteggi, si deve ritenere colpevole l’impresa se il furto sia stato agevolato dalla mancata installazione di un’illuminazione notturna delle impalcature e dalla mancata rimozione, al termine della giornata lavorativa, delle scale di collegamento tra i diversi piani. Ma del danno risponde anche l’impresa che, nel sospendere i lavori, abbia abbandonato il cantiere, lasciandolo privo di custodia e illuminazione, per esempio, limitandosi a recintarlo con pannelli metallici.

In questi casi non rileva il fatto che i ladri avrebbero potuto servirsi di altri passaggi o la mancanza di un cancello a chiusura dell’accesso al cortile nel quale si trovano le impalcature, trattandosi di circostanze che, se dimostrate, potrebbero costituire delle cause concorrenti, tali cioè da non interrompere il nesso causale tra l’uso delle impalcature e il reato. Né rileva, quale causa di esclusione della responsabilità dell’impresa, la circostanza che il ponteggio, sebbene sfornito di antifurto e illuminazione, possa comunque considerarsi sicuro, perché collocato all’interno di un cortile ben illuminato e magari dotato di un alto muro di cinta. In casi del genere l’impresa potrà tentare di evitare gli addebiti dimostrando che, in realtà, i ladri siano entrati nell’appartamento tramite un diverso passaggio. Tale prova deve comunque accompagnarsi a quella tendente a dimostrare l’effettiva adozione da parte dell’impresa di tutte le cautele atte a impedire che i ponteggi costituiscano un agevole accesso ai piani superiori.

La responsabilità del condominio. In casi del genere, tuttavia, oltre alla responsabilità dell’impresa incaricata dei lavori, sussiste anche una concorrente responsabilità del condominio che abbia appaltato i lavori. Non basta, infatti, inserire nel contratto di appalto una clausola, per quanto specifica, che obblighi l’impresa a porre in essere tutte le misure necessarie a evitare l’utilizzo indebito dei ponteggi. Certamente è necessario inserire nel contratto tale previsione, ma questo semplice adempimento formale non mette al riparo il condominio dalla responsabilità concorrente per gli eventuali danni che siano derivati ai condomini dall’inadempimento dell’impresa. Il condominio, infatti, nella persona del suo amministratore, deve comunque vigilare attivamente sul rispetto da parte di quest’ultima delle obbligazioni assunte nel contratto di appalto. Più in generale, secondo l’insegnamento della Cassazione, il condominio può essere ritenuto responsabile per la cosiddetta culpa in eligendo o in vigilando, cioè per aver scelto male oppure per non aver vigilato sull’impresa appaltatrice o, ancora, laddove quest’ultima abbia agito alle strette dipendenze del condominio, senza avere un proprio margine di scelta o manovra, ma dovendo obbedire pedissequamente alle direttive del committente.

Se, quindi, per fare un esempio, i condomini abbiano avvertito l’amministratore della mancata illuminazione notturna dei ponteggi e quest’ultimo non si sia prontamente attivato per fare in modo che l’appaltatrice provvedesse subito a tale adempimento, il condominio, al di là del fatto che tale obbligo fosse contenuto nel contratto, risponderà per danni nei confronti del comproprietario che abbia subito il furto agevolato dalle impalcature (ferma restando la possibilità che i condomini richiedano a loro volta il risarcimento dei danni all’amministratore per inadempimento al proprio contratto di mandato). La concorrente responsabilità del condominio viene poi individuata dalla giurisprudenza anche nell’ipotesi di mantenimento dell’impalcatura a lavori finiti, ad esempio per venire incontro alla richiesta del direttore dei lavori al fine di consentire un più facile collaudo dell’opera. Anche in questo caso sorge infatti a carico del condominio un obbligo di custodia dei ponteggi.

Per non incorrere in responsabilità il condominio deve pertanto esercitare la propria costante sorveglianza sul cantiere. Di conseguenza, quando l’assemblea delibera sulla scelta dell’impresa appaltatrice, è bene verificare che la stessa si sia impegnata ad adottare ogni precauzione necessaria a scongiurare accessi abusivi ai ponteggi e, nell’ipotesi contraria, sarà bene che l’amministratore solleciti la stessa a dotare il cantiere di adeguate misure di sicurezza (senza contare l’importanza di dotarsi di una specifica polizza assicurativa che garantisca dal rischio che, attraverso i ponteggi, dei ladri possano introdursi negli appartamenti). Ovviamente il condominio non potrà andare indenne da responsabilità ove l’assemblea, magari semplicemente per risparmiare sui costi, abbia rinunciato a qualsiasi forma di protezione dei ponteggi dall’ingresso di malintenzionati.

Occorre infine avvertire che, ove la vittima del furto abbia favorito l’azione dei ladri (ad esempio lasciando le finestre aperte o dimenticando la chiave della cassaforte sul tavolo di una scrivania), la stessa sarà ritenuta corresponsabile dell’evento dannoso e dovrà quindi risponderne a sua volta nella misura che risulterà nel corso del processo, vedendosi quindi proporzionalmente ridotto l’ammontare del complessivo risarcimento economico spettante.

FONTE:

 

FURTI – Impalcature sotto accusa