Abbiamo ricevuto disdetta da un amministratore per tutti i condomini da lui amministrati e assicurati con la stessa agenzia. Ci risulta che nelle assemblee condominiali non sia stato portato come ordine del giorno e che non se ne sia mai discusso il cambio di agenzia assicurativa o disdetta della polizza. Quanto fatto dall’amministratore è nelle sue autonomie oppure è necessaria la delibera delle assemblee dei singoli condomini?

La sentenza 15872 / 2010 non conferma che la disdetta dell’assicurazione del condominio non rientra negli atti conservativi dell’amministrazione

 

L’ESPERTO RISPONDE

Effettivamente, come precisato dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. 15872 del 06/07/2010 – con cui ribadiva il precedente orientamento della sentenza n. 8233/2007 –  la stipula di una polizza di assicurazione esula dai poteri dell’amministratore del condominio e perciò ha bisogno di essere suffragata dalla decisione assembleare; egualmente, per gli stessi motivi, anche la disdetta di un contratto di assicurazioni ha necessità di essere supportata dalla decisione dell’assemblea dei condomini, esulando dagli atti conservativi che l’amministratore può compiere ai sensi dell’ articolo 1130, comma 1 n. 4, del codice civile. Questa situazione può verificarsi sia attraverso la preventiva delibera assembleare che con successiva ratifica dell’operato dell’amministratore da parte dell’assemblea.

Alla luce di quanto sopra, la compagnia assicuratrice o il suo intermediario non hanno titolo per poter contestare giuridicamente l’operato (non proprio corretto) dell’amministratore, essendo esso di esclusiva spettanza dell’assemblea.

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