Amministratore di società stipula polizza attività con decorrenza annuale. L’amministratore invia disdetta non rispettando i 60gg previsti dalle condizioni generali di assicurazione.

Intanto stipula la polizza con altra compagnia e qualche tempo dopo riceve dalla prima compagnia la richiesta di pagamento e successivamente poi messa in mora.

Può invocare qualche articolo di legge o precedenti giurisprudenziali vista la volontà di non voler rinnovare espressa 40 giorni prima?

L’art. 1899 del codice civile cita testualmente:

l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nel caso all’interno della polizza venga convenuto il rinnovo tacito, anche in questo  caso (come previsto per i contratti pluriennali), il termine di 60 giorni per la disdetta dovrà essere rispettato. Questo significa che se la disdetta non viene comunicata entro i 60 giorni previsti, l’assicurato che intende rivolgersi ad altra compagnia viene considerato a tutti gli effetti “fuori termine” per la comunicazione della disdetta, e pertanto la “vecchia” polizza si intenderà rinnovata tacitamente, con possibilità di richiedere all’assicurato, che ha effettuato il recesso fuori termine, il pagamento e la messa in mora, senza che l’assicurato possa invocare alcun articolo di legge o precedenti giurisprudenziali.

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