IL CASO

Autore:  Fabrizio Mauceri – ASSINEWS 337 – Gennaio 2022

Premessa
Esiste una molteplicità di attività in cui la responsabilità civile verso terzi si sovrappone con quella del produttore. Il tutto avviene con una certa frequenza in tutte quelle attività in cui un terzo soggetto (rispetto al produttore) interviene in modo sostanziale nel processo di messa in esercizio del prodotto venduto.
Il caso dell’installatore è emblematico.In particolare, nel caso che vedremo tra poco, l’installatore di tubazioni che svolge un’attività determinante nelle fasi di messa in circolazione del prodotto finale.
Nel caso in cui il soggetto che installa sia il medesimo che produce il prodotto le cose sono parzialmente più semplici.Nel senso che, se l’assicurato possiede sia una copertura RCT-O che una copertura RCP con la medesima compagnia, i problemi dovrebbero essere più facili rispetto al caso in cui le due figure non dovessero coincidere.
Abbiamo detto “dovrebbe”, in quanto come sappiamo la RCP segue il principio temporale del claims made, mentre la RCT segue quello del loss occurrence.E questa differenza non è sempre indolore. Inoltre, nella RCT la postuma, derogando ai principi generali della loss occurrence, stoppa generalmente la sua copertura alla cessazione della polizza, con effetti dirompenti sulla copertura stessa.

Il fatto
Un’azienda leader nella produzione ed installazione di tubature industriali in metallo stipula tramite primario intermediario assicurativo polizze RC diversi e RC prodotti.
Per sicurezza vengono chiesti dei massimali e dei sotto massimali particolarmente importanti.Le polizze stipulate coprono massimali di € 10.000.000,00 unici con sotto massimali mai inferiori al milione di euro, dato che l’azienda era particolarmente sensibile al rischio da lei corso verso terzi.
Viene prestata massima attenzione alla presenza dell’estensione della RC postuma nella RCT-O.

Il testo della clausola contrattualizzata era il seguente:

Responsabilità civile postuma
A parziale deroga dell’art… delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori.
L’assicurazione è prestata anche per le attività di cui all’art. 1 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 purchè l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 2 della legge stessa.

L’assicurazione non comprende i danni:
1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
4. da mancato od intempestivo intervento manutentivo. L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro ventiquattro mesi dall’esecuzione dell’intervento, purché il sinistro venga denunciato entro 30 giorni dall’avvenuto accadimento, e comunque non oltre la data di scadenza di polizza. 

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto per ciascun sinistro del 10%, con il minimo di e con il massimo risarcimento di € per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo limitatamente ai danni a cose. 

Il sinistro
L’assicurato vende un’importante commessa di tubature in un grosso impianto petrolchimico. L’azienda medesima procede direttamente non solo alla produzione, ma anche al trasporto ed alla installazione delle tubature medesime.
Il lavoro comporta un impegno notevole con espletamento di particolari attività quali le saldature.

Al termine dell’esecuzione dei lavori per essere certi che le tubature fossero a tenuta stagna l’assicurato procede anche nel fare le radiografie dei manufatti, per vedere nel dettaglio la presenza di eventuali difetti, perdite o errori di installazione o saldatura.
Gli esiti di tutte le verifiche confermano che l’opera è stata eseguita a regola d’arte. Passati tredici mesi circa dalla installazione avviene un calo di pressione importante nell’impianto che utilizza le tubature installate dall’assicurato.

Vengono fatte attente e precise verifiche in tutto lo stabilimento finché vengono trovate delle zone particolarmente nascoste dove le tubature avevano cominciato a perdere importanti quantitativi di fluidi.
Il danno era importante perché era quantificabile non solo nella perdita del fluido, ma anche nel costoso danno da ripristino dell’impianto per evitare che il danno medesimo lievitasse in modo sostanziale.

Connesso a questi danni c’era anche il danno da fermo parziale dell’azienda (da quantificare). A questo punto, al danneggiato non restava che rivolgersi ad un avvocato per chiedere i danni al nostro assicurato.
Questi, dopo aver ricevuto la raccomandata interpellò immediatamente l’assicuratore per essere tenuto indenne da ogni pretesa risarcitoria.

Le date: – il lavoro era stato terminato il 18 giugno del 2019 – il danno si era verificato il 20 luglio del 2020 – la richiesta danni era arrivata i primi di agosto del 2020 

L’intermediario
L’intermediario seguiva l’azienda da parecchio tempo. Ed essendo questa molto esigente in fatto di costi provvedeva ogni due anni a metterla sul mercato cambiando con una certa frequenza gli assicuratori di riferimento.
Ogni volta che veniva cambiato assicuratore veniva richiesto lo stesso testo di clausola di postuma come quello sopra descritto.Aveva sempre utilizzato lo stesso assicuratore sia nella RCT che nella RCP, memore di un corso di formazione sulla RC generale dove gli avevano spiegato che utilizzare assicuratori diversi poteva essere pericoloso nei casi di rimpallo di responsabilità tra una compagnia e l’altra.Ogni due anni, quindi, rimetteva sul mercato sia la polizza RCT-O che la polizza RCP, che ovviamente cercava di piazzare con un unico assicuratore per evitare i problemi di cui sopra (ossia il rimpallo di responsabilità fra l’assicuratore RCT-O e l’assicuratore RCP). In questo caso specifico era stato tuttavia cambiato partner assicurativo sia per RCT che per RCP il 31 dicembre del 2019.A chi doveva essere denunciato il sinistro? Il nostro intermediario decise di inviare due denunce di assicurazione (una RCP ed una RCT) sia al vecchio che al nuovo assicuratore in modo di ridurre al minimo il rischio di sbagliare.

Il vecchio assicuratore
rispose respingendo il sinistro per la parte RC prodotti, sostenendo che essendo la copertura prestata in claims made il sinistro per essere indennizzabile avrebbe dovuto essere denunciato nel periodo di validità della polizza.In questo caso l’assicurato era venuto a conoscenza del danno ben otto mesi dopo la cessazione della polizza. Per la parte RCT-O il vecchio assicuratore respinge ugualmente il sinistro, in quanto la garanzia postuma opera entro ventiquattro mesi dall’esecuzione dei lavori soltanto se il sinistro viene denunciato entro la scadenza della polizza.
Anche in questo caso la richiesta danni e la denuncia del sinistro sono avvenuti molto dopo la scadenza della polizza.

Il nuovo assicuratore 

Come sappiamo l’intermediario proponeva sempre lo stesso testo di polizza, che gli veniva regolarmente accettato dalla nuova compagnia di turno.
In questo caso il nuovo partner respinge il sinistro nella parte postuma RCT-O, in quanto, essendo la polizza in loss occurrence, la copertura cominciava ad operare dopo il 31 dicembre 2019, mentre il lavoro era stato terminato il 18 giugno 2019 (ben 9 mesi prima dell’inizio della copertura). A questo punto, essendo la polizza RC prodotti in claims made, abbiamo un aiuto per l’intermediario e l’assicurato? No, in questo caso infatti la compagnia si attacca al testo della polizza RCP che prevedeva esclusivamente l’indennizzabilità dei danni dovuti da vizio originario del prodotto. Essendo intervenuta attività di saldatura che modificava le caratteristiche di sicurezza e di qualità del prodotto, la compagnia affermava che il vizio originario non era dimostrato e che il danno era stato causato da un difetto nell’attività di installazione, che guarda caso non trovava copertura nella copertura RC diversi e neanche nella RC prodotti.

Cosa avrebbe dovuto fare l’intermediario?
Avrebbe dovuto chiedere ogni volta che cambiava assicuratore di inserire nella polizza responsabilità civile prodotti l’estensione alla garanzia della RC dell’installazione. Questa clausola viene utilizzata in questo ramo ogniqualvolta esistono delle situazioni di commistione tra produzione ed installazione. In questi casi, infatti, a prescindere dal fatto che il prodotto venga installato direttamente dall’assicurato oppure da un terzo, è meglio prevedere questa garanzia per rendere la copertura RCP il più completa possibile. La situazione più difficile da gestire in ambito di RC è infatti quella in cui è possibile rimpallare l’efficacia della copertura assicurativa tra una compagnia e l’altra oppure tra una polizza e l’altra. Quando ciò accade, chi ci rimette è sempre l’assicurato. La clausola che avrebbe dovuto essere richiamata nella polizza RCP è la seguente:

Estensione della garanzia alla RC dell’installazione
Fermo quanto disposto dall’art…. delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia s’intende estesa ai danni imputabili all’Assicurato nella sua qualità di installatore, presso terzi, dei prodotti descritti in polizza, purché i danni si siano verificati non oltre due anni dalla data di installazione dei prodotti medesimi.

Conclusione

Abbiamo visto come in assenza di una corretta analisi di rischio si finisce per vendere all’assicurato una copertura zoppa, dove alla prima difficoltà casca l’asino e si verifica una pesante scopertura non più rimediabile. Non è sufficiente pertanto vendere più prodotti assicurativi all’assicurato se non sono completi.

FONTE: