Responsabilità amministrativa degli enti sempre configurabile anche nel caso di estinzione della persona giuridica. La cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese non comporta il venir meno della responsabilità amministrativa per i reati commessi dagli amministratori.

Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza numero 9006/2022 depositata il giorno 17 marzo.

Il caso trae origine dalla condanna da parte del Tribunale di Modena confermata dalla Corte di appello di Bologna dei legali rappresentanti di una società per il reato di lesioni conseguenti ad un infortunio occorso ad un operaio durante l’esecuzione di una prestazione di lavoro a favore della persona giuridica.

Alla condanna in sede penale conseguiva ai sensi di legge e segnatamente secondo la previsione dell’art .25 septies, comma 3 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico della persona giuridica.

Ricorreva pertanto il difensore della società deducendo,in apposito motivo di ricorso l’evidente mancanza degli elementi elementi oggettivi che costituivano il presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente. Proseguiva la tesi difensiva con la richiesta di archiviazione dell’azione di responsabilità amministrativa.

Il procedimento pertanto giungeva all’esame dei giudici della Corte di cassazione che con la sentenza in esame confermano la validità della decisione di Appello.

A tale conclusione giungono gli ermellini sulla base di una considerazione circa il contenuto della normativa prevista per la responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta appunto del decreto legislativo 231/2001 che ne regolamenta le ipotesi e che pone il principio per il quale nel caso di trasformazioni della struttura della persona giuridica quest’ultima resti ugualmente responsabile per gli illeciti commessi in precedenza. Al contrario, il decreto legislativo 231/2001 non contiene alcuna norma riguardante il caso di estinzione della società tanto da lasciare all’interprete il compito dell’individuazione dei suoi effetti sulla contestazione della responsabilità amministrativa dell’ente.

Con la decisione qui in commento gli ermellini giungono ad una conclusione circa i rapporti tra estinzione della persona giuridica e procedimento diretto ad applicare le sanzioni amministrative conseguenti ad un reato commesso nel suo interesse. Nel caso in cui si provveda alla cancellazione della società dal registro delle imprese dovranno in ogni caso ritenersi applicabili le misure previste dal decreto legislativo 231/2001.

Accedere alla diversa tesi che vuole che da un estinzione necessariamente consegua l’archiviazione del procedimento diretto ad affermare la responsabilità amministrativa dell’ente significherebbe senza ombra di dubbio garantire ai soggetti comunque responsabili una comodo espediente per sfuggire alle conseguenze per i reati commessi comunque nel suo interesse.

Andrea Magagnoli

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