È stata interessata la Corte Costituzionale in merito al divieto di circolazione del veicolo immatricolato all’estero per chi ha trasferito in Italia la propria residenza da oltre 60 giorni.

Questo divieto era previsto dall’art. 93 comma 1 bis del Codice della Strada e pesanti erano le sanzioni (tra cui il sequestro del veicolo e l’eventuale confisca, oltre la sanzione pecuniaria da € 711 ad € 2.842) per chi veniva colto in flagrante, eccezion fatta per le ipotesi in cui:

1) il veicolo fosse concesso in leasing o in locazione a freddo da società non sedente in Italia;

2) il veicolo fosse concesso in comodato da società non sedente in Italia a persona residente in Italia e legata da un rapporto di lavoro con la società comodante.

Ora sappiamo che con la Legge 238 del 23.12.2021 (Legge Europea 2018-2020) detto articolo è stato parzialmente abrogato nei commi 1 bis, ter, quater, quinquies e 7 bis e ter ed è stato inserito l’art. 93 bis – entrato in vigore nel febbraio di quest’anno – che disciplina in modo differente la fattispecie che attiene principalmente al fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli.

IL FATTO

Tizio, italiano residente in Italia, è alla guida del veicolo intestato alla moglie che risiede in Slovacchia e che si trovava temporaneamente in Italia con il proprio veicolo immatricolato in Slovacchia.

Fermato per un ordinario controllo, Tizio viene multato ai sensi dell’art. 93 c.d.s. e ricorre avanti il Giudice di Pace di Massa Carrara per ottenere l’annullamento della contravvenzione.

Il Giudice di Pace ritiene che l’articolo in questione violi ben 7 precetti costituzionali (artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117), nonché i precetti racchiusi nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e rimette la questione alla Corte Costituzionale.

Al contempo Tizio si rivolge alla Corte di Giustizia con ricorso avverso la Prefettura di Massa Caparra, sostenendo l’esistenza di un contrasto tra la norma italiana e l’art. 63 del TFUE.

LA SOLUZIONE

Molti sono i motivi di doglianza e di illegittimità costituzionale sollevati dal Giudice di Pace ma, in buona sostanza, il giudice remittente ritiene che l’art. 93 c.d.s., oltre a sanzionare la condotta in modo sproporzionato rispetto alla finalità della norma financo giungere a punire una condotta in molti casi lecita ( straniero che affida la guida del veicolo al residente in Italia perché stanco o vittima di infortunio), opera una effettiva discriminazione tra cittadini europei.

Infatti il nostro codice della strada impone allo straniero (se residente in Italia da oltre 60 giorni) di immatricolare il veicolo che risulta già immatricolato nel proprio paese d’origine, mentre non ugualmente accade se un cittadino italiano risiede e circola con il proprio veicolo in altro Stato Membro, posto che nessun altro ordinamento europeo prevede l’obbligo di nazionalizzazione dell’auto entro così breve arco temporale.

Nelle more del giudizio della Corte Costituzionale, interviene la sentenza della Corte di Giustizia Europea la quale si pronuncia a favore di Tizio.

A detta della Corte Europea l’art. 63 del TFUE impedisce l’applicazione della “ normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con autoveicolo immatricolato in un latro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata dell’utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto ad un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non si destinato ad essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia d fatto utilizzato in tal modo”.

Con questa pronuncia e con l’intervento legislativo del dicembre 2021, la Corte Costituzionale ha avuto il gioco facile nel risolvere la questione, giacché i principi enunciati dalla Corte di Giustizia….si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con valore di ius superveniens” e che l’intervenuta modifica legislativa del dicembre 2021 ha abrogato la disposizione in odore di incostituzionalità e di dichiarato contrasto con il TFUE.

Non vi è dunque spazio per la Consulta di valutare il merito dell’ammissibilità delle questioni sollevate dal Giudice rimettente al quale viene “rispedito il pacchetto” ben confezionato con l’invito a valutare, nel concreto, l’eventuale contrasto tra le norme in esame, in relazione “alla durata dei comodati in uso dei veicoli e la natura dell’utilizzazione effettiva dei veicoli presi in prestito”.

Buon lavoro al Giudice di Pace di Massa Carrara.

Corte Costituzionale ordinanza n. 137 del 3 giugno 2022

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