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Iniziamo con il chiarire cos’è un testamento

Il testamento è un atto personale, necessariamente redatto in forma scritta, che esplicita concretamente le volontà di una persona in merito a questioni di natura patrimoniale (i cosidetti beni economici), materiale (come ad esempio i possedimenti, le opere, gli oggetti) e morale (come ad esempio le disposizioni inerenti la celebrazione del funerale o la modalità di sepoltura). Come disciplinato nell’articolo 587 del Codice Civile, per essere valido il testamento deve essere stilato per iscritto e può derogare la normativa della successione testamentaria, indicando soggetti differenti.

Il testamento gode della caratteristica di revocabiltà, pertanto, se viene redatto in periodi della vita particolari, come nel caso di un’alterazione dello stato di salute o il manifestarsi di una malattia, esso può essere modificato o, in alcune circostanze, rivisto in funzione delle nuove condizioni di salute del testatore oppure nel momento in cui quest’ultimo modifichi il parere inerente alla destinazione delle sue sostanze.

Gli elementi del testamento

La caratteristica principale dell’atto testamentario è la sua natura di essere un atto mortis causa e deve essere completo di tutti gli elementi necessari alla sua validità. Tra quelli essenziali ritroviamo:

  • la volontà, che deve essere dichiarata per intero nel documento;
  • la causa, dato che l’atto avrà effetti e sarà valido a partire dal momento della redazione, ma diverrà efficace solo in seguito alla morte del testatore;
  • i soggetti, distinguendo tra la figura del testatore, in quanto il testamento è un atto unipersonale e unilaterale, pertanto nessuno potrà sostituirsi ad esso; e la figura dei destinatari, ovvero le persone a cui è destinata l’eredità;
  • e la forma, che secondo l’ordinamento giuridico italiano può essere un atto di tipo pubblico, a cui appartengono le tipologie di testamento pubblico e segreto, o per scrittura privata, ossia la categoria di appartenenza del testamento olografo. Infine vi sono anche forme speciali previste dall’ordinamento e che vengono contemplate nella sezione del codice civile dall’articolo 609 fino al 619.

Tra gli elementi accidentali del testamento troviamo invece:

  • la condizione: elemento che può determinare i modi di esecuzione dell’atto e può indicare alcune limitazioni all’intero testamento o a singole disposizioni;
  • il termine: elemento che indica la data a decorrere dalla quale l’erede avrà diritto e la piena disposizione dei beni nominati nell’atto.

È sempre necessario fare testamento?

Il testamento deve essere realizzato con l’obiettivo di distribuire equamente tra gli eredi le proprie sostanze, evitando così inutili fraintendimenti e ripercussioni. Tra l’altro, la scrittura testamentaria sgrava gli eredi da eventuali costi derivanti dall’atto di divisione. Solitamente è consigliabile redigere il proprio testamento quando si è nel pieno delle proprie facoltà mentali, in maniera tale da evitare che sorga qualunque dubbio sullo stato di salute psico-fisica del testatore. Molto spesso, infatti, accade che a causa di quanto dichiarato nell’atto testamentario, sorgano contestazioni dovute ad una ripartizione non equa dei beni tra gli eredi, legittimando così l’impugnazione del testamento.

Ma quindi, quando è necessario? Il testamento diventa un contratto indispensabile nel momento in cui il testatore ha la necessità di conferire alcuni beni a determinati soggetti, come nel caso in cui un padre di famiglia decida di suddividere il proprio patrimonio con quote riservate: ad esempio dichiari che al primogenito spettino i due terzi dell’eredità, mentre alla compagna solo un terzo; oppure desidera indicare beni che possono spettare solo a quel determinato erede: ad esempio al primogenito spetta l’intero ammontare del conto corrente e titoli investiti del valore di X mila euro, mentre alla compagna la casa di proprietà. In questi casi, le volontà del testore hanno prevalenza sulla normativa.

Uno dei casi in cui non è necessario fare testamento potrebbe riguardare la morte improvvisa di un genitore e quindi la numerosità dei soggetti coinvolti nell’eredità: infatti se un genitore viene a mancare e non ha dichiarato per iscritto le proprie volontà, allora l’eredità verrà equamente divisa tra il coniuge e i figli, così come verrebbe praticato dalla nostra normativa. Infatti, la normativa italiana in tema di testamento stabilisce delle quote di successione in assenza dell’atto testamentario, suddividendo in varie possibilità: presenza/assenza sia del coniuge che degli eredi oppure presenza di legittimari.

Tipologie di testamento

Come anticipato, tra le tipologie di ordine pubblico ritroviamo:

  • testamento pubblico, ossia quello redatto in presenza di un notaio e di due testimoni, diversi dagli eredi e privi di interessi nei confronti dell’atto;
  • testamento segreto, il quale deve essere stilato dal testatore e consegnato in custodia al notaio. Tale tipologia di testamento risulta essere una via mezzo tra quello pubblico appena descritto e il testamento olografo.

Mentre l’unica tipologia testamentaria avente natura di scrittura privata risulta essere il testamento olografo, ossia quel testamento redatto a mano, senza l’utilizzo di dispositivi come computer o macchina da scrivere, che definisce le volontà del testore.

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