La sconfinata responsabilità del socio della s.n.c.

Di Bianca Pascotto

IL FATTO             

Una società in nome collettivo formata da 4 soci gestisce due stazioni di rifornimento di carburanti.

In una delle due stazioni viene accertato uno scarico di acque reflue sulla pubblica fognatura in assenza della necessaria autorizzazione, visto che la precedente era scaduta da quasi due anni.

Tutti e 4 i soci vengono condannati per il reato di scarico di acque reflue (ex D.lgs n. 152/2006) con condanna ad una pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva.

Due soci dei quattro soci impugnano la decisione, sostenendo che essi non gestivano né si occupavano in alcun modo della stazione di servizio oggetto dello scarico abusivo, la quale era esclusivamente amministrata dagli altri due soci. In relazione a detta circostanza gli stessi non avevano assunto alcuna posizione di garanzia.

LE NORME

La società in nome collettivo è una società di persone nella quale tutti soci rispondono personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni societarie, in ragione del presupposto che per detta tipologia di società si accorda una prevalenza dell’apporto personale sul capitale.

Normalmente nelle snc tutti i soci rivestono la qualifica di rappresentante legale della società e, salvo diversa previsione dello statuto, ciascun socio amministra la società disgiuntamente dagli altri ex art. 2257 c.c..

Quando il potere amministrativo riposa disgiuntamente in capo a ciascun socio, la condotta e le decisioni di quest’ultimo si riverberano inevitabilmente nei confronti di tutti (salvo loro espressa opposizione), pertanto ogni socio risponde in via diretta, personale ed autonoma per ogni vicenda che coinvolga la società, dovendo tutti, nessuno escluso, adempiere agli obblighi di legge sia civili che penali.

L’unico argine a detta sconfinata responsabilità, soprattutto in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente, è la delega di funzioni che può essere attribuita ad un singolo socio, ma che deve essere validamente conferita e deve superare il vaglio della sua tenuta sotto il profilo sostanziale, in caso di accertamento giudiziale.

LA SOLUZIONE

Nel caso di specie la recente sentenza della Cassazione intervenuta sul punto (n. 1719 del 15.01.2021), ha confermato la condanna ai due soci, nonostante fosse stato accertato che effettivamente gli stessi non gestivano l’impianto e non avevano avuto alcun ruolo operativo nell’amministrazione della stazione di servizio.

La Corte in primo luogo ha stabilito che in materia di scarichi “risponde innanzitutto il titolare dell’insediamento produttivo da cui origina lo scarico), ferma restando l’eventuale concorrente responsabilità, se diverso, del soggetto che in concreto gestisca l’impianto, in quanto su quest’ultimo grava l’onere di controllare che l’impianto da lui gestito sia munito dell’autorizzazione”.

In secondo luogo, in materia di tutela dei beni primari tutelati costituzionalmente  quali la salute, l’utilità sociale, la sicurezza e l’ambiente “La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d’impresa rispetto alla protezione di tali beni nello svolgimento delle attività economiche…..non consentono di ritenere che l’imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste…limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Di qui la permanenza della responsabilità penale del delegante che, in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all’obbligo di vigilanza e controllo”.

La Corte ha, dunque, affermato la responsabilità penale dei due soci perché essendo amministratori della società ed in assenza di valida delega, avevano l’obbligo giuridico di vigilare sull’operato dell’intera compagine sociale e sul rispetto delle prescrizioni di legge, un tanto indipendentemente dalla circostanza di non avere la materiale gestione della stazione di servizio.

La negligenza nel disinteressarsi della gestione dell’unità locale pur non direttamente da loro gestita ha consacrato la loro responsabilità.

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