051 790006

info@gavanellibroker.it

Corso Garibaldi, 24/A

40064 Ozzano dell'Emilia (BO)

SI AGGIORNANO LE TABELLE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA

di Bianca Pascotto

Nei mesi di ottobre e novembre sono stati pubblicati gli aggiornamenti degli importi risarcitori del danno non patrimoniale alla persona.

Le novità hanno interessato:

  1. le tabelle del danno biologico relativo alle cosiddette “micropermanenti” di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private;
  2. le tabelle del Tribunale di Roma che riguardano tutto l’universum del danno alla persona, comprendendo al loro interno il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno catastrofale e il danno da morte per causa indipendente.

1) LE MICROPERMANENTI

Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha aggiornato, ai sensi dell’art. 139 comma 5 cod. ass., gli importi del risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (dal 1 al 9% di invalidità permanente), adeguandoli in ragione dell’incremento dell’indice Istat relativo al mese di aprile 2023.

Il valore del primo punto di invalidità, a decorrere dal mese di aprile 2023, è pari ad € 939,78, mentre l’importo giornaliero per l’inabilità assoluta, è di € 54,80, con una variazione in aumento del 7,9% rispetto ai valori del 2022.

Ricordiamo che detti importi e la relativa tabella si applicano esclusivamente ai casi di risarcimento da lesioni lievi provocate a seguito di incidente stradale, nonché a quelle conseguenti a errore/responsabilità medica.

2) LE TABELLE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Il 10 novembre hanno visto la luce le nuove tabelle del Tribunale di Roma, anch’esse aggiornate negli importi, fermi al 2019, ed “impreziosite” da alcune modifiche rispetto al testo previgente.

Queste tabelle si pongono in contrapposizione con quelle stilate dal Tribunale di Milano e vengono utilizzate soprattutto per quanto concerne (i) la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale – sia come danno diretto conseguente alla perdita di un proprio famigliare, sia come danno “riflesso” derivante dalla modificazione peggiorativa del famigliare della vittima primaria lesa – (ii)  il calcolo del danno da morte nei casi di decesso per motivi indipendenti e diversi dall’originario fatto illecito produttivo del danno.

Il Tribunale di Roma ha applicato un aumento del 15,8% rispetto agli importi pregressi, in ragione dell’incremento dell’indice Istat nel triennio 2019-2022, attualizzando così il valore della inabilità temporanea giornaliera assoluta in € 128,07 ed in € 11.356,15 il valore del punto per il danno da perdita del rapporto parentale.

Gli ulteriori importi che riguardano il quantum del danno “riflesso” e del danno catastrofale, nonché il danno biologico da lieve entità, sono stati conseguentemente aggiornati alla percentuale sopra indicata.

Sono, poi, state introdotte alcune modifiche:

A) previsione di un sistema annuale ed automatico di adeguamento dei citati importi sulla base degli indici Istat;

B) modifica del calcolo del danno morale che prevede, come nella precedente tabella, l’applicazione di una percentuale sul valore del danno biologico, ma detta percentuale viene rimodulata tra un minimo, un medio ed un massimo in relazione al crescere dell’invalidità permanente;

C) per il danno da perdita del rapporto parentale, si è modificato il “range” della fascia d’età cui applicare il punteggio riducendolo dai previgenti 20 a 10 anni (0-10, 11-20, 21-30 etc.).

Le tabelle del Tribunale di Roma appaiono più complete, rispetto alle loro antagoniste del Tribunale di Milano e c’è da chiedersi fino a quanto si assisterà a questa differenziazione che comporta disparità di trattamento, confusione e maggior accesso alle aule giudiziarie.

Rispetto a quanto accade nel mondo naturale, la “giungla” dei vari sistemi di liquidazione gode ancora di ottima salute.

FONTE: