IL CASO – Autore: Fabrizio Mauceri

ASSINEWS 325 – dicembre 2020     

Premessa
Nella prassi quando il committente incarica l’appaltatore si dovrebbe liberare del rischio inerente alla sicurezza ed alla tutela dei luoghi di lavoro, in seguito alla gara d’appalto, a meno che i lavori non rientrino nella cosiddetta tipologia dei lavori edili di lunga durata. In questo secondo caso infatti il committente deve nominare un responsabile della sicurezza ai sensi del d. lgs. 81/2008 e deve vigilare affinché l’appaltatore rispetti la normativa antinfortunistica.

Ma è solo questo il caso in cui il committente (leggi ente appaltante) concorre con l’appaltatore nel rischio che gli infortuni sul lavoro gravino in termini di responsabilità su entrambi? Ci sono dei casi infatti in cui la tipologia dell’appalto e dei lavori non rientra nella definizione di lavori edili di lunga durata, ma possono sussistere delle situazioni in cui il committente può essere chiamato in causa comunque? Vediamo questo caso concreto.

Il fatto
Una azienda di 15 dipendenti sta attraversando un periodo piuttosto florido del business. Per far fronte all’aumento degli ordinativi e del fatturato ha appena terminato di costruire un ampliamento del fabbricato ed ha ordinato un nuovo impianto produttivo.

Per il montaggio e collaudo è stata incaricata una ditta specializzata tramite un contratto ad hoc. In seguito all’entrata in funzione del nuovo macchinario era stata prevista anche l’assunzione di nuovo personale. Nelle fasi di installazione dell’impianto il committente fornisce alcuni DPI (dispositivi di protezione individuali) come strumenti di protezione acustica.

Inoltre viene nominato un responsabile della sicurezza della ditta medesima con incarico di controllare l’utilizzo del permesso di fuoco nelle saldature e l’esecuzione dei lavori. Il suddetto responsabile interviene in molte occasioni relativamente alle modalità di esecuzione dei lavori. Durante una fase di saldatura, cade una bombola a pressione che non era stata ancorata correttamente secondo le procedure.

La bombola spinta violentemente dalla pressione parte come un razzo urtando violentemente un dipendente della ditta installatrice e uccidendolo sul colpo. Entrambe le imprese finiscono sul registro degli indagati in merito all’omicidio colposo dell’operaio. A questo punto si apre la strada di una rivalsa INAIL e di una richiesta di danni differenziali anche nei confronti del committente?

La polizza
È una classica polizza retail che assicura gli artigiani con più sezioni. La polizza è abbastanza completa, ma manca qualsiasi riferimento all’estensione dei danni derivanti da committenza ai sensi del d. lgs 81/2008 e successive modifiche.

La posizione della compagnia del committente
La compagnia respinge il sinistro in quanto il dipendente infortunato non è alle dipendenze dell’assicurato ed in quanto in polizza non è presente alcun richiamo all’estensione alla RC della committenza ai sensi del d. lgs 81/2008 e successive modifiche.
Il committente è civilmente responsabile del sinistro o c’è una responsabilità esclusiva del datore di lavoro del lavoratore deceduto? Vediamo qui di seguito come stanno le cose.

Cos’è il rischio interferenziale
È il rischio derivante dalle possibili interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un lavoro e/o opera. È possibile infatti che al di là di quanto disciplinato dal contratto di appalto ci siano delle sovrapposizioni ed interferenze tra il committente, gli appaltatori e/o i vari lavoratori autonomi che intervengono nell’opera.

È possibile parlare di interferenza ogni volta che si verifichi un “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Diritto
Il d. lgs. 81/2008 integrato dal d. lgs 106 2009 ha in gran parte sostituito le leggi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996. Nella normativa in vigore sono stabiliti i principi che devono essere osservati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro. Nell’impianto legislativo in vigore sono poi disciplinate tutte le norme relative alla comunemente detta committenza lavori edili di lunga durata ripartendo le varie responsabilità tra committente ed appaltatore.

Nella fattispecie qui delineata non siamo di fronte a lavori edili di lunga durata e pertanto a prima vista sembrerebbe non sussista una responsabilità civile del committenza ai sensi del d. lgs. 81/2008. Come abbiamo visto poc’anzi sulla definizione di rischio interferenziale possiamo però affermare che vista la descrizione degli eventi è difficile sostenere che non ci sia una interferenza da parte del committente nella esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore. E questa interferenza finisce per rendere solidale la rispettiva responsabilità in seguito all’infortunio e la piena applicabilità del d. lgs 81/2008

La giurisprudenza che andiamo a citare è di un caso diverso rispetto a quello esemplificato, ma molto simile nella sostanza. Trattasi della sentenza della cassazione n. 5113 del 7 febbraio 2020. In questo caso viene stabilito il principio che il rischio interferenziale incide sulla gestione della sicurezza e la tutela del lavoratore e quindi ogni qualvolta sussiste una interferenza tra committente ed appaltatore permane un corresponsabilità di entrambi.

Nel caso di specie infatti veniva rilevato che, l’azienda committente aveva preso l’obbligo di fornire degli strumenti per garantire la sicurezza dei lavoratori delle ditte appaltatrici operanti nell’ambiente di lavoro e di conseguenza di coordinarne l’uso. In secondo luogo era stato rilevato che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, che era poi anche il datore di lavoro del lavoratore deceduto, presentavano un rischio che non poteva essere ascritto esclusivamente a carico della ditta medesima in quanto tutti i lavori di esecuzione della costruzione comportavano un rischio intrinseco agli ambienti di esecuzione quali il rischio di sviluppo di fumi e di incendi in luoghi chiusi, angusti e stretti.

In questo contesto venivano poi dimostrate ingerenze nell’esecuzione dei lavori da parte di personale del committente oltre che di quello delle altre imprese coinvolte nella costruzione. Conseguentemente la sentenza citata stabiliva che in materia di infortunio sul lavoro, pur in presenza di un contratto di appalto, quest’ultimo non solleva da precise responsabilità il committente se questo assume una partecipazione attiva alla realizzazione dei lavori e/o nella conduzione e realizzazione dell’opera.

In questo caso infatti rimane anch’esso destinatario dei medesimi obblighi cui è destinatario l’appaltatore compreso quello di controllare la sicurezza del luogo di lavoro e quindi del cantiere. Quindi nel caso di specie, condanna in solido appaltatore e committente per il decesso del lavoratore.

Conclusione
Il caso specifico è piuttosto emblematico nel dimostrare come sia facile trovare delle scoperture assicurative in ambiti in cui questo non dovrebbe succedere. Il fatto narrato riguarda un’azienda produttiva, pensiamo invece a quello che potrebbe succedere nel mondo delle costruzioni, dove la infinita catena di appalto e subappalto intreccia attività diverse che interferiscono l’una con l’altra.

In questo settore esistono ad esempio imprese con elevati fatturati e pochi dipendenti che subappaltano a terzi il grosso dei lavori e che si limitano molto spesso solo a dirigere i lavori. Ma è proprio in questa attività di direzione che il rischio interferenziale si manifesta in tutta la sua pericolosità. Rimane pertanto centrale nell’attività dell’intermediario fare una corretta analisi di rischio e vendere il prodotto più idoneo alle esigenze dell’assicurato.

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