Se il veicolo è immatricolato come autocarro la normativa sulla circolazione stradale prevede che possono essere trasportati solo terzi, come il dipendente o il fornitore di beni e servizi. Il veicolo non potrebbe essere usato da “diporto”; in caso di incidente, quindi, con ferimento dei trasportati sul sedile posteriore, di giorno festivo, la compagnia assicuratrice potrebbe eccepire eccezioni per trasporto irregolare rifiutando di risarcire il danno patito?
L’ESPERTORISPONDE
L’articolo 54, comma 1, lettera “d)” del codice della strada precisa che gli autocarri sono “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse” per cui è evidente che essi non possano essere usati per scopi diversi. La Legge n. 388/2000, il decreto legge n. 223/2007 e la legge finanziaria n. 244/2007 hanno reiteratamente ribadito che un veicolo immatricolato come autocarro debba essere espressamente adibito per il trasporto delle cose e delle persone addette alle operazioni connesse con la circolazione o con il carico e lo scarico del mezzo; pertanto detti mezzi possono essere utilizzati per il trasporto delle merci, degli strumenti di lavoro e del personale di cui si è detto. Il Ministero dell’ Interno, con circolare prot. n. M/2413-38 del 28 gennaio 1999 e circolare d. 300/A/1/34115/108/68 del 6 agosto 2004 aveva già ribadito questo orientamento e successivamente con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (poi convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006) ha previsto una deroga agli articoli 54 e 83 del codice della strada relativamente al trasporto di persone in autocarri della categoria N1 (cioè di peso complessivo fino a 35 quintali) disponendo: “Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone“.
In ogni caso gli occupanti di detti veicoli non possono MAI essere bambini o invalidi e neppure persone legale al proprietario dell’autocarro da un puro e semplice rapporto di parentela o amicizia, potendo esservi trasportati – come già sopra indicato – solo collaboratori addetti alla circolazione (secondo autista) o alle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate.
Ovviamente i veicoli immatricolati come autocarri sono soggetti ai limiti di circolazione previsti per questa tipologia di automezzi (divieto di circolazione in alcuni giorni e orari) e eventuali sinistri in tali periodi potrebbero determinare problematiche di tipo liquidativo.
Alla luce di quanto sopra e pur trattandosi di trasporto di persone in violazione a precise disposizioni legislative, l’assicuratore sarebbe comunque tenuto al pagamento del risarcimento spettante ai trasportati lesi e avrebbe però diritto di esercitare contro il contraente/assicurato e l’autista l’azione di rivalsa di cui al secondo comma dell’articolo 144 del codice delle assicurazioni, che così dispone: “2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione“.
In definitiva, salvo diverse condizioni speciali di polizza, la compagnia assicuratrice nulla potrebbe eccepire al trasportato “contra legem” in merito al suo trasporto anomalo, ma avrebbe certamente diritto di poter poi agire in rivalsa per le somme così pagate nei confronti del conducente e del contraente/assicurato.
In verità alcune compagnie assicuratrici hanno preso atto di un uso quanto meno anomalo di certi autocarri (si pensi ai SUV o anche ad altri autoveicoli immatricolati come autocarro per fini fiscali) ed hanno previsto di concedere ai propri assicurati – mediante patto espresso e pagamento di sovrappremio – la rinuncia della compagnia alla rivalsa.
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