L’estensione della garanzia RCA per i 15 giorni c.d. “di comporto”, vale anche per le garanzie accessorie? Ipotizziamo che un cliente abbia una polizza auto, comprensiva di RCA e di furto e incendio che scade al 31.12 . Se il 5.1 ha un incidente, è coperto. Ma se ad esempio gli rubano la macchina il 13.1, la garanzia è valida? La compagnia lo deve risarcire?
L’ESPERTO RISPONDE
L’articolo 170 bis del codice delle assicurazioni, introdotto in detto codice dall’art. 22, comma 1, del D.l. n. 179 del 18 Ottobre 2012, così prevedeva: “Art. 170-bis. – (Durata del contratto)
Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.” e pertanto inizialmente l’ ultrattività della copertura assicurativa era limitata alla sola R.C.A. obbligatoria. In questo contesto, evidentemente -nel caso di unico contratto di assicurazione della R.C..A. obbligatoria contenente anche l’ assicurazione dei rischi C.V.T.- le compagnie eccepivano che detta ultrattività doveva ritenersi operante per la sola R.C.A. obbligatoria e non anche per i rischi accessori presenti in polizza.
Successivamente, con la Legge n. 124 del 4 Agosto 2017, fu previsto – al comma 25 dell’ articolo 1 – l’inserimento al citato articolo 170 bis del Codice delle assicurazioni del comma 1-bis, che così dispone: “1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori“.
Evidentemente, quindi, in caso di furto o incendio dell’autovettura assicurata, accaduto nei 15 giorni di ultrattività previsti dalla legge, anche la garanzia assicurativa per detti rischi accessori dovrà intendersi operante.
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