L’assicurazione della responsabilità civile copre il professionista anche sulle spese di lite che l’assicurato è condannato a pagare al cliente nella causa persa per l’inadempimento nella prestazione che ha danneggiato l’assistito. L’unico limite per le spese di soccombenza è costituito dal massimale di polizza, mentre l’obbligo di manleva della compagnia non può essere ridotto soltanto perché il professionista si fa difendere da un legale di fiducia e non dall’avvocato indicato dall’assicurazione. Emerge dalla sentenza 29926, pubblicata il 13/10/2022 dalla Cassazione, III sez. civ.

Equiparazione smentita. Accolto il ricorso dell’odontoiatra manlevato dall’assicurazione nel risarcimento al cliente per gli errori compiuti nelle cure della paziente. Sbaglia la Corte d’appello a ridurre al 50 per cento l’indennizzo assicurativo sulle spese di lite e di consulenze tecniche – d’ufficio e di parte – che il professionista è condannato a versare alla cliente. E ciò sul rilievo che l’assicurato avrebbe violato l’obbligo di buona fede e correttezza ex articolo 1175 e 1375 Cc avvalendosi di un avvocato di fiducia e non del legale designato dalla compagnia, nonostante il patto di gestione della lite contenuto nel contratto. La Suprema corte, invece, decide nel merito condannando l’assicurazione a rifondere al professionista le spese di lite e di consulenza tecnica nella misura corrispondente alla proporzione tra l’ammontare liquidato a titolo di risarcimento e l’importo liquidato a titolo di restituzioni. L’errore del giudice di secondo grado sta nel correlare l’ammontare delle spese di soccombenza, oltre che di Ctu e Ctp, alla stessa misura delle spese di resistenza nel caso liquidabile come oggetto di manleva assicurativa.

Obbligo contrattuale. L’obbligo di rimborso delle spese di lite a carico dell’assicurazione sorge direttamente dal contratto soltanto perché l’assicurato è stato costretto ad affrontare una controversia per una questione che rientra nella garanzia della polizza; il tutto a prescindere dal fatto che la compagnia abbia o meno sostenuto il cliente oppure abbia aderito o no alle ragioni dell’assicurato: la manleva scatta nei limiti dell’articolo 1917 Cc. La parola passa al giudice del rinvio.

Dario Ferrara

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