Andrea Magagnoli – 

Sufficiente l’indicazione del marchio sulla fonte del danno per aversi la responsabilità del produttore. Lo affermano i Giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza emessa nella causa C- 264/21 depositata il giorno 7/7/2022. Il caso di specie trae origine da un’azione giudiziaria promossa in territorio finlandese da parte di un’impresa assicuratrice nei confronti della ditta produttrice di una macchina per il caffè.

Tale azione era diretta a richiedere la restituzione di quanto versato da parte della compagnia assicuratrice al danneggiato quale risarcimento per il danno verificatosi all’interno della sua abitazione a seguita di un incendio conseguente ad un difetto di funzionamento di una macchina per il caffè. La domanda veniva accolta da parte del giudice di primo grado che riteneva in ogni caso privo di rilevo il fatto che il prodotto fosse stato fabbricato da un soggetto giuridico diverso rispetto a quelle che era stato condannato al risarcimento. Di ben diverso avviso erano invece i giudici di secondo grado che rigettavano la richiesta risarcitoria. Il procedimento giungeva in seguito innanzi ai giudici della Corte Suprema ed in tale sede veniva sollevata la questione pregiudiziale circa il contenuto delle disposizioni comunitarie che regolamentavano gli obblighi risarcitori per i danni conseguenti al malfunzionamento di un prodotto. La Corte di giustizia ha così propenso per una soluzione che consenta un’effettiva tutela del consumatore vittima del danno da prodotto. A quest’ultimo infatti è consentito di azionare le proprie pretese risarcitorie nei confronti di tutti i soggetti giuridici che abbiano apposto il proprio nome sul prodotto ben potendosi sulla sola base di tale condotta configurarsi la responsabilità nei suoi confronti prevista dalla normativa comunitaria. In altri termini non è necessario che il consumatore accerti quale sia stato il soggetto giuridico che abbia effettivamente operato la fabbricazione od il commercio del prodotto prima di dare corso all’azione diretta al risarcimento.

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