Se l’attività della polizza oggetto della polizza RCT si svolge esclusivamente presso terzi (es imbianchino, cartongessista, elettricista ecc.) posso fare meno di aggiungere la garanzia lavoro presso terzi? In quale caso sarebbe opportuno richiamarla?
Per essere chiari faccio un esempio: se durante lo svolgimento dell’attività, l’assicurato imbianchino fa scoppiare un incendio presso l’abitazione di Caio; quale garanzia risponde? Risponde il massimale RCVT?
L’ESPERTO RISPONDE:
I contratti di assicurazione della responsabilità civile richiedono che vi sia una esaustiva descrizione dell’attività che disciplini i contorni del rischio trasferito all’assicuratore.
Riprendendo gli esempi indicati dalla lettrice è palese che trattandosi di imbianchino, cartongessista, elettricista la loro attività si svolga presso le sedi dei vari committenti.
Risulta in questi casi ininfluente aggiungere nella descrizione dell’attività la dicitura: “compreso lavori presso terzi”. Nelle condizioni di assicurazione emerge però l’esclusione della copertura assicurativa nei casi di danni cagionati alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, ai locali in cui si effettuano i lavori.
Nella stessa o in altra condizione emerge poi l’esclusione per danni causati dall’incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute. Si tratta di due esclusioni che possono essere derogate richiamando le specifiche condizioni aggiuntive, particolari o facoltative previste nelle varie polizze, il più delle volte concesse previo pagamento di un premio suppletivo.
Il fatto quindi che la mia attività sia quello dell’imbianchino non deroga alle predette esclusioni.
Pertanto, se assicuro un’attività di questo genere mi devo comunque preoccupare di estendere la copertura ai lavori presso terzi. Per assicurare quindi anche i casi di responsabilità derivanti da danni cagionati mentre si eseguono i lavori presso terzi, è sempre necessario ricorrere alla specifica pattuizione che comprenda sia i danni da incendio che i danni alle cose trovantisi in ambito di esecuzione dei lavori.
Nel caso specifico dell’imbianchino che causa un incendio presso l’abitazione di Caio, possiamo supporre che egli stia incatramando una superficie e da qui si sviluppi un incendio che bruci parte delle cose del committente Caio.
In questo caso, se opportunamente richiamata e resa operante la condizione di lavori presso terzi, compreso il caso di incendio, l’impresa di assicurazione lo terrà manlevato per i danni causati per propria colpa. Il massimale a disposizione per questo risarcimento sarà però quello previsto nella condizione aggiuntiva o facoltativa richiamata in polizza e non certamente quello indicato nella scheda di polizza quale massimale per danni a terzi.
Generalmente detto massimale si inquadra come un limite di risarcimento che vale per intero anno assicurato e rappresenta un di cui del massimale indicato nella scheda di polizza.
Nella maggior parte dei casi detto limite di risarcimento si applica solo per i danni a cose, mentre per i danni a persone non esiste limite di risarcimento, se non nel limite del massimale indicato nella scheda di polizza, per il semplice fatto che i danni da incendio a persone non sono quasi mai oggetto di esclusione. La ragione di tutto questo lavoro di esclusioni ed estensioni è volta a limitare la portata della copertura entro limiti di massimale più contenuti. In diversi casi è prevista la contemporanea applicazione di franchigie o di scoperti
Concludendo, ancorché la descrizione dell’attività sia quella dell’elettricista, la polizza deve sempre comprendere la garanzia “lavori presso terzi” o altra condizione con titolo similare e comunque ricomprendere i danni da incendio di cose dell’assicurato o da questi detenute.
Sono infatti queste le condizioni che verranno chiamate e manlevare l’assicurato dalle proprie responsabilità. Deve sempre prevedere copertura per danni ai locali e cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. Deve sempre commisurare il rischio non al massimale indicato in polizza, ma al limite di risarcimento indicato alla rispettiva clausola. Verifichi se il predetto limite di risarcimento sia valevole per ogni sinistro o per l’intera annualità assicurata. Verifichi se il già menzionato limite di risarcimento si applica solo per danni a cose o anche per lesioni a persone.
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