Copertura incendio rischi industriali: in caso di sinistro che colpisca la garanzia INCENDIO ed al rilevamento in sede di perizia dell’assenza colposa di SCIA e di altre non curanze come ad esempio lo stipamento di merci con punto di infiammabilità basso a ridosso del soffitto o la mancata compartimentazione di alcune merci più facilmente combustibili la compagnia può appellarsi alla clausola di aggravamento del rischio anche se tali negligenze non costituiscano a nostro avviso un aggravamento dell’attività che il cliente avrebbe potuto comunicare alla compagnia nella maniera intesa dal citato articolo del C.C. ancorché  in presenza in polizza dell’inclusione della garanzia colpa grave degli assicurati. 

ESPERTO RISPONDE

La stipulazione di una polizza incendio e/o di qualsiasi altro settore prevede – nel caso in cui la Compagnia assicuratrice non effettui un sopralluogo tecnico e/o una loss prevention – l’acquisizione di informazioni sul rischio generalmente affidata alla compilazione di un questionario predisposto dalla compagnia e sottoscritto dall’assicurando – e la successiva emissione della polizza – nel rispetto dell’adeguatezza alle richieste dell’assicurando, con eventuali condizioni particolari che possono ampliare e/o limitare la prestazione dell’assicuratore ma chiaramente accettate dall’assicurato.

Le clausole di colpa grave – da riportare esplicitamente – per derogare alla prescrizione dell’art. 1900 CC, sono formulate in vario modo (spesso già predisposte nello stampato con la necessità di un semplice richiamo).

L’assenza colposa della SCIA potrebbe essere ricompresa nelle limitazioni all’operatività della polizza di detta clausola (bisogna quindi esaminare il testo adottato).

Se la descrizione dell’attività dell’assicurato non è soggetta a particolari comportamenti ma è data in forma generica tutte le negligenze elencate non configurano un comportamento doloso per cui la compagnia le oppone per giungere ad una transazione, che l’assicurato è portato ad accettare dal momento che il ricorso all’AG comporta solo disagi, spese, tempi di liquidazione infiniti.

FONTE: