LO DICONO (AFFERMANDO LA RESPONSABILITÀ) I GIUDICI DELLA III SEZIONE CIVILE DELLA CASSAZIONE – di Adelaide Caravaglios

Sussiste responsabilità in capo al notaio che non dissuade il cliente dall’acquisto di un immobile che presenta anomalie: lo hanno sostenuto i giudici della III sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 33439/2022 intervenendo sul ricorso di un uomo avverso la sentenza della corte di merito.

Nei fatti era accaduto che con atto di citazione il ricorrente aveva convenuto in giudizio dinanzi al tribunale sia il pubblico ufficiale, che aveva redatto l’atto, sia la parte acquirente, lamentando che l’immobile, oggetto di compravendita, era risultato difforme dall’autorizzazione amministrativa, avendo un sottotetto che non era «qualificato abitabile per altezza inferiore a quella minima».

In dettaglio, nei due motivi di censura l’uomo aveva lamentato il fatto che la corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei principi esistenti in giurisprudenza sul punto avendo sostenuto che nel mandato conferito al notaio rogante non dovevano considerarsi comprese «tutte quelle attività di indagine e di accertamento propedeutico all’esatto adempimento “nell’interesse delle parti e soprattutto del mandante”». Per il giudice di appello in altre parole il notaio non era tenuto a svolgere tutti gli accertamenti e le attività propedeutiche all’esatta esecuzione del mandato e degli obblighi inerenti alla sua professione, essendone «esonerato».

Di diverso avviso è stato il collegio giudicante secondo il quale in sede di merito, «a ben guardare», era stato circoscritto «in modo formalistico e quindi erroneamente riduttivo» l’obbligo del notaio di verifica e di controllo: il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare, ha ribadito, «deve compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica» non potendosi limitare ad accertare la volontà delle parti e sovraintendere alla composizione dell’atto, ma dovendo compiere l’attività necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti giuridici nonché il risultato pratico perseguito dalle stesse parti.

Così argomentando ha quindi accolto il ricorso e rinviato la decisione, anche per le spese di giudizio, ad altra corte di appello in diversa composizione.

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