I ciclisti spesso dimenticano che la bicicletta è un veicolo e che anche a loro è richiesta la stessa cautela nella condotta di guida che per le auto
di Bianca Pascotto
La semplicità del mezzo non giustifica i comportamenti dei ciclisti che a volte, se non spesso, dimenticano che la bicicletta è un veicolo secondo le norme del codice della strada e in quanto tale, la condotta di guida richiesta per gli autoveicoli deve essere pretesa pure per le biciclette.
Il Tribunale di Ascoli Piceno lo ha precisato in una recente pronuncia sottolineando l’obbligo dei ciclisti al rispetto delle norme di circolazione imposte dal codice della strada e respingendo la domanda del ciclista infortunato ma inosservante delle regole di guida.
IL CASO
Tizio in sella al proprio velocipede attraversa la carreggiata con manovra di svolta a sinistra e viene investito da un ciclomotore che provenendo da tergo sulla medesima corsia non riesce ad evitarlo.
Cita quindi Caio e la sua compagnia RCA avanti il Tribunale di Ascoli Piceno, asserendo di essere stato tamponato mentre era in fase di svolta già presegnalata e chiede il risarcimento di danni quantificati nella somma di € 52.000.
I convenuti si costituiscono sostenendo l’esclusiva responsabilità in capo a Tizio il quale avrebbe svoltato a sinistra improvvisamente senza alcuna segnalazione e per tal condotta era stato pure contravvenzionato ai sensi dell’art. 154 cod. strada dagli agenti intervenuti.
Vengono escussi i testimoni e poi la vicenda passa nelle mani del Giudice.
CONDOTTA IMPRUDENTE NELL’UTILIZZO DELLA BICICLETTA. LA SOLUZIONE
Il Tribunale ritiene la domanda di Tizio infondata perché non ha dimostrato la responsabilità esclusiva o quantomeno parziale di Caio nella causazione del sinistro.
Anzi Tizio viene ritenuto l’esclusivo responsabile dell’incidente perché la sua condotta nell’utilizzo della bicicletta si è manifestata del tutto imprudente e inosservante dei precetti del codice della strada ed in particolare dell’art. 154 a cui era obbligato come qualsiasi conducente di veicoli
In ossequio al citato articolo Tizio prima di intraprendere la manovra di svolta avrebbe dovuto:
1) assicurarsi di potere effettuare la svolta senza creare pericolo, tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli altri veicoli;
2) segnalare con sufficiente anticipo la manovra di svolta.
Dalle testimonianze è emerso, invece, che Tizio si è spostato verso il centro della carreggiata del tutto improvvisamente, senza prestare alcuna attenzione al sopraggiungere da tergo del ciclomotore che nulla ha potuto fare per evitare la collisione; l’urto ha interessato la ruota anteriore della bicicletta non la parte posteriore del che non può trattasi dell’asserito tamponamento.
Per il Tribunale non vi è prova che l’attore abbia segnato la manovra di svolta a sinistra e dall’analisi di alcuni elementi oggettivi quali il punto d’urto, i danni riportati dai veicoli e la testimonianza del teste oculare, non vi è neppure prova dell’asserita velocità non prudenziale di Caio, pertanto allo stesso non può muoversi alcun rimprovero nella guida del suo ciclomotore.
Se colpa di Caio doveva essere, allora Tizio, ai sensi dell’art. 2054 c.c. avrebbe dovuto dimostrare:
1) o che la propria condotta era perfettamente osservante dei precetti del codice della strada, tale da escludere una sua qualsiasi responsabilità;
2) oppure che Caio si era reso inosservante delle norme di guida e di normale prudenza sicché la sua condotta colposa aveva determinato il sinistro.
Ma Tizio non ha fornito nessuna delle due prove, giacché la testimonianza a suo favore non è stata ritenuta sufficiente a superare la valenza probatoria fornita dai rilievi della Polizia intervenuta e dagli elementi oggettivi del punto d’urto e dei danni riportati dai veicoli.
Tizio ha svoltato a destra senza accertarsi di poter eseguire la manovra in sicurezza e la repentinità ed imprevedibilità della sua condotta del tutto imprudente e maldestra hanno interrotto il nesso causale con il sopraggiungere di Caio.
Tribunale di Ascoli Piceno sentenza del 3 agosto 2021 n. 569
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