Termini di decadenza per l’azione di regresso dell’INAIL: in caso di pronuncia di decreto di archiviazione in sede penale, il termine decadenziale decorre dalla data di emissione del decreto

di Samuele Marinello

L’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede un termine di decadenza -e non di prescrizione- per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro; in caso di pronuncia di decreto di archiviazione in sede penale, il termine decadenziale decorre dalla data di emissione del decreto, quale che sia la ragione dell’archiviazione e, quindi, anche in caso di archiviazione per mancato esercizio di querela; così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza del 22 dicembre 2021 n. 41279.

Ma vediamo la vicenda nel dettaglio.

Il Caso: i giudici di merito rigettano l’azione di regresso per il rimborso delle spese del lavoratore infortunato

I giudici di merito avevano rigettato l’azione di regresso per il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore infortunato (e indennizzate dall’INAIL), in ragione della decadenza ex art. 112 del testo unico infortuni, il cui termine triennale, computato nella specie a decorrere dalla data del decreto di archiviazione dell’azione penale per difetto di querela, era decorso, restando inidonee le diffide a interromperlo.

La norma dell’art. 112, comma 5, t.u.i.l.m.p. dispone infatti che “Il giudizio civile di cui all’art. 11, non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.

azione di regresso

Le questioni da dirimere

  1. l’art. 112 prevede un termine di decadenza oppure di prescrizione?
  2. tale termine è applicabile anche in caso di archiviazione?

Quanto al primo profilo, il riferimento letterale della norma “il giudizio civile non può istituirsi…”, diverso dal richiamo espresso alla prescrizione contenuto ripetutamente nell’articolo, è chiaro ìndice della natura decadenziale del termine.

Quanto al secondo profilo, la norma è stata introdotta prima del nuovo codice di procedura penale, sicché la stessa va applicata anche a ipotesi previste dalla sopravvenuta codificazione che possono essere ricomprese nella formula legislativa.

Tale è in particolare l’ipotesi dell’archiviazione penale (quale che ne sia la causa, e quindi anche nell’ipotesi di archiviazione per mancanza di querela), ipotesi del resto non dissimile dal “non doversi procedere” (per mancanza di querela) pronunciata all’esito dell’imputazione, ipotesi che pacificamente rientra nell’ambito applicativo della norma.

Nel caso di archiviazione, infatti, non vi è la mera assenza di procedimento penale, ma vi è un provvedimento del giudice che preclude la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona, e ciò fino al momento in cui la riapertura delle indagini sia -con altro provvedimento- autorizzata.

Applica la decadenza in caso di archiviazione, Corte di Cassazione sesta sezione – L, ordinanza n. 12607 del 2020, che evidenzia come la diversa soluzione dettata dalle Sezioni Unite n. 5160 del 2015 e Cass. Sez.Lav. n. 20611 del 2018, affermative dell’applicazione del termine prescrizionale, riguarda il mancato esercizio dell’azione penale ove sia mancato ogni provvedimento del giudice.

Nè può ritenersi che l’art. 112 regoli solo le ipotesi di sentenza penale che dichiari non doversi procedere per morte dell’imputato o amnistia, e che, non essendo ammissibile introdurre in via interpretativa o analogica una decadenza, che il caso non regolato restasse privo di una sanzione decadenziale e fosse da assoggettare alla sola prescrizione.

Infatti, come precisato da Cass. Sez. Sesta L-ordinanza n. 32154 del 12 dicembre 2018, tale soluzione non terrebbe conto del significato sistematico assegnato dalla norma all’esito dell’intervento di riforma del codice di procedura penale, e correlativamente della diversa portata dell’art. 295 c.p.c., sicché la fattispecie riguarda oggi ogni ipotesi di mancato inizio del processo penale.

Infine, deve precisarsi che, una volta ammesso che l’archiviazione rientri nella previsione normativa, non può farsi alcuna distinzione in ordine alle ragioni dell’archiviazione, sicché il termine decadenziale opererà anche nel caso di archiviazione per mancanza di querela.

Una volta precisata la natura decadenziale del termine e l’applicabilità all’archiviazione, ne discende la conseguente impossibilità di interruzione del termine.

In termini, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 1061 del 25 gennaio 2012 ha affermato che l’azione di regresso esperibile dall’INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile di interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona; ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice.

Nel medesimo senso, Cassazione sez. lavoro, ordinanza n. 12631 del 12 maggio 2021, secondo la quale l’azione di regresso esperibile dall’INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965 art. 112, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile di interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona; ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione.

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