IL CASO – Autore: Fabrizio Mauceri – ASSINEWS 326 – gennaio 2021        

Premessa
L’intermediario è di norma piuttosto sicuro che i prodotti che vende siano idonei alle esigenze dell’assicurato. E questa certezza porta molto spesso a commettere qualche passo falso. Non sempre infatti si riesce a prevedere al momento della stipula della polizza tutti i sinistri che potrebbero verificarsi in seguito alla effettiva attività svolta dall’assicurato.

Questo perché si tende ad utilizzare in modo sempre più massivo prodotti standardizzati o facility che, per quanto buoni che siano, mostrano sempre qualche “buco” nel momento in cui, per la legge di Murphy, tutto va storto. Se si tornasse alle buone abitudini di fare analisi di rischio probabilmente si riuscirebbe a contenere i danni. Purtroppo, però, la strada intrapresa dalla maggioranza degli operatori del settore va nella direzione opposta.

Il caso del termoidraulico
Un’azienda media del settore che si occupa di installazione, montaggio e manutenzione di impianti termoidraulici era assicurata tramite un bravo intermediario con una primaria compagnia di assicurazioni in tutti i rami. La polizza cui attribuivano particolare importanza era quella di responsabilità civile terzi, in quanto erano consapevoli dei rischi che correvano svolgendo gran parte della loro attività presso terzi con la possibilità di danneggiare cose e di provocare lesioni a persone.

Per questo motivo avevano insistito molto con il broker per avere la miglior polizza possibile riguardo a massimali e sotto massimali delle varie garanzie. Il prodotto che ne era uscito aveva quindi una copertura di 5 milioni di euro UNICA, con svariate estensioni come la postuma, il danno a terzi d’incendio, il danno a terzi da interruzione d’esercizio, l’inquinamento accidentale e così via.

Il fatto
Un giorno la nostra ditta viene chiamata ad installare un nuovo impianto antincendio. L’operazione di scavo viene fatta da un subappaltatore, mentre l’assicurato si è occupato in prima persona della messa in opera delle tubazioni, delle valvole di sezionatura, delle saldature eccetera eccetera. L’azienda che aveva commissionato il lavoro pare soddisfatta dell’esito e per circa un anno lavora normalmente. Passato però questo intervallo di tempo riceve una bolletta dell’acqua di 80 mila euro per una perdita d’acqua causata da una saldatura difettosa dell’impianto.

L’azienda, presa dal panico, si rivolge immediatamente ad un avvocato per chiedere i danni al termoidraulico che aveva posto in funzione la rete antincendio. L’assicurato, preoccupato della richiesta ricevuta, chiama subito il suo assicuratore chiedendogli consiglio su come denunciare il sinistro e sul modo in cui lo stesso dovesse essere gestito. L’assicuratore sornione, certo del buon lavoro fatto a monte, tranquillizza il cliente e comincia a preparare la documentazione per denunciare il sinistro. Raccolto il tutto invia la denuncia alla compagnia pregando la stessa di tenerlo informato sulla evoluzione della pratica.

La perizia
Il perito constata che in seguito alla perdita d’acqua non c’è stato un danno materiale a cose o persone e che il danno subito dalla controparte consiste esclusivamente dalla maggiorazione della bolletta dell’acqua. Il tecnico provvede quindi ad analizzare la polizza che nell’oggetto dell’assicurazione prevede:

Art. … – Oggetto dell’assicurazione a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Il perito molto scrupoloso non si ferma qui e va ad analizzare anche tutte le estensioni particolari presenti in polizza e si sofferma su queste due:
• Danni da interruzioni o sospensioni di attività
A parziale deroga dell’art. …) lettera i) delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di € 2.500,00), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro.

• Responsabilità civile postuma
A parziale deroga dell’art. ..) lett. g) delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori. L’assicurazione è prestata anche per le attività di cui all’art. 1 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 purchè l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 2 della legge stessa.

L’assicurazione non comprende i danni:
1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
4. da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro ventiquattro mesi dall’esecuzione dell’intervento, purché il sinistro venga denunciato entro 30 giorni dall’avvenuto accadimento, e comunque non oltre la data di scadenza di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto per ciascun sinistro del 10% con il minimo di 500,00 e con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo limitatamente ai danni a cose. Verificato l’oggetto dell’assicurazione e le due estensioni, il perito non rileva i presupposti affinché il sinistro sia indennizzabile.

La posizione della compagnia
Vista la perizia e la denuncia del sinistro la compagnia respinge l’indennizzo, ravvisando che il danno subito dalla controparte non è conseguente ad un danno a cose o persone e per questa ragione non è indennizzabile. Vista infatti l’operatività della garanzia postuma che vale 24 mesi (la perdita d’acqua si è verificata dopo 12 mesi) e visto che la garanzia danni da interruzione d’esercizio opera esclusivamente in conseguenza di fatti indennizzabili dalla polizza nel suo oggetto, non ravvisa l’operatività della copertura.

Intermediario e assicurato
A questo punto l’assicurato, spinto dall’intermediario, pensa di rivolgersi a sua volta ad un legale per chiamare in causa l’assicurazione nella gestione del sinistro.

Diritto
In questa fattispecie ci troviamo di fronte non ad un danno a terzi da interruzione d’esercizio in senso stretto. Il danneggiato infatti non ha mai lamentato una interruzione di attività od un calo di fatturato. Quanto subito dal terzo consiste infatti ad un danno finanziari puro conseguente ad un lavoro difettoso.

Non ci troviamo davanti quindi a nessuna delle fattispecie disciplinate dalla polizza. Non c’è infatti un danno a cose e persone presupposto per l’efficacia della copertura base. Non c’è un danno da interruzione d’esercizio. Non c’è neanche una vera e propria postuma perché il presupposto che questa sia efficace è che ci sia un danno materiale dopo l’esecuzione dei lavori. Mentre in questo caso c’è stato un danno immateriale dopo l’esecuzione dei lavori.

Pertanto la polizza non opera relativamente a quanto stabilito dalla compagnia ma perché la fattispecie che si è verificata non è contemplata tra quelle assicurate.

Conclusione
Una cosa che non dobbiamo mai dimenticare nel rapporto con l’assicurato è quello di spiegare sempre dove comincia la RC extracontrattuale e dove ci troviamo di fronte a rischi di impresa. Se lo stesso intermediario non riesce a riconoscere e prevedere queste problematiche, finirà per esporre l’assicurato a spese ulteriori con rischi concreti di veder chiamata in causa la propria RC professionale.

Non dimentichiamo mai pertanto di fare sempre analisi di rischio non solo in sede precontrattuale ma anche ex post quando si è verificato il sinistro. In modo da verificare che tutte le posizioni siano corrette.

FONTE: