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FATTO ILLECITO – Prescrizione su danno postumo

Prescrizione del fatto illecito su danno postumo

IL CASO

Autore: Michele Borsoi

Premessa

Sono un installatore di impianti elettici e la mia attività è tra quelle disciplinate dal D.M. 37/2008.
Visto che detto decreto precisa diversi aspetti, ma non dice alcunché circa la mia responsabilità per eventuali danni che si dovessero manifestare dopo la conclusione e consegna dei lavori, mi domando se e per quanto tempo sarò tenuto a rispondere
di eventuali danni che l’impianto da me installato ha generato.

La situazione

Detto decreto ministeriale riguarda gli impianti installati all’interno di edifici e delle loro pertinenze. All’articolo 1 sono elencate le varie tipologie di impianti ammessi. Lo stesso decreto – e prima di esso la legge 46/90 – stabilisce dei regimi di responsabilità speciali rispetto a quelli del regime ordinario. L’installatore può trovarsi esposto a due diverse problematiche: a) vizi dell’opera realizzata(impianto) ex articolo 1667 codice civile b) danni cagionati dall’opera a persone e/o cose diverse dall’opera (impianto) ex articolo 2043 codice civile

Difetti dell’opera

Nel primo caso la sua responsabilità si prescrive una volta che siano trascorsi due anni dalla data di consegna dell’opera (impianto), ex articoli 1667 e 1668 codice civile. Se, però, in questi primi due anni dovesse emergere un vizio dell’impianto, l’appaltatore è tenuto a sue spese ad eliminare i vizi e le difformità emerse, oppure dovrà ridurre proporzionalmente il prezzo. Se dal vizio o difformità dovesse anche emergere una sua colpa, potrà essere chiamato al risarcimento del danno causato al committente.

Danni cagionati dall’opera

Nel caso in cui emerga una sua responsabilità per danni cagionati dall’opera, essa si prescrive trascorsi cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato, ex articolo 2947 codice civile. Serve però ora condurre un’attenta riflessione sul disposto dell’articolo 2947 del codice civile, in merito alla prescrizione del diritto del danneggiato al risarcimento del danno. La domanda a cui è doveroso rispondere è: il momento dei cinque anni decorre dal giorno della consegna dell’opera o dalla manifestazione del danno? Molto spesso, quando si commentano questi casi ci si limita a precisare il termine dei cinque anni senza rispondere al quesito suesposto, generando la percezione comune che la responsabilità dell’installatore si prescriva trascorsi cinque anni dalla data di consegna dell’impianto al committente. Chiariamo che detto termine di prescrizione delimita il tempo a disposizione del danneggiato all’ottenimento del proprio diritto, ma non va in alcun modo a delimitare il termine di decadenza della responsabilità per fatto illecito. Se un impianto installato provoca un danno, supponiamo bruci l’abitazione del committente e venga accertata la responsabilità dell’installatore, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il danno si è manifestato e non dal giorno in cui l’impianto è stato consegnato; da quando il danno si manifesta, il danneggiato dovrà agire per l’ottenimento del suo diritto entro cinque anni, interrompendone eventualmente i termini attraverso le modalità consentite.

Giurisprudenza in merito

In questo senso la giurisprudenza afferma che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno determinato da fatto illecito “decorre dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile” (Cass. n. 12666/2003; Cass. n. 5913/2000). Si tratta di un principio conformemente accettato in giurisprudenza, quello secondo il quale, laddove “la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass. n. 10072/2010).

Conclusioni

Possiamo quindi affermare che, in termini di danno postumo derivante da fatto illecito, il danneggiato deve far valere il suo diritto entro cinque anni da quando il danno si è manifestato, mentre per la responsabilità dell’installatore non viene previsto un termine di decadenza. Atteso che l’onere di provare la colpa dell’installatore grava su colui che avanza la pretesa di risarcimento, secondo il vostro giudizio quanto deve valere il termine di copertura postuma dato da un contratto di assicurazione per tenere indenne l’installatore da eventuali pretese dei danneggiati?

FONTE: