Per rispondere al quesito occorrerebbe preventivamente verificare se il regolamento di condominio attribuisce all’amministratore l’autonomia di concludere il contratto assicurativo per il fabbricato condominiale.

In questo caso l’amministratore può agire di sua iniziativa, relazionando successivamente all’assemblea.

In caso contrario, se la decisione di stipulare il contratto assicurativo è stata presa direttamente dall’assemblea condominiale delegando l’amministratore a concludere il contratto, deve essere lo stesso organo assembleare a decidere di intimare la disdetta al contratto.

L’amministratore può inviare disdetta di sua iniziativa per risolvere il contratto solo in conseguenza di inadempimento dell’assicuratore, ciò in quanto la stessa può essere considerata come un atto conservativo, nell’autonomia dell’amministratore.

Il recesso o la risoluzione contrattuale comunque possono sempre essere ratificati dall’Assemblea ex-post e con effetto retroattivo, ed è facoltà dell’assicuratore fissare un termine all’assemblea per la ratifica, scaduto il quale questa si intende negata

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