Dario Ferrara

Non hanno commesso un omicidio colposo i vertici dell’impresa, anche se il pedone è stato investito da un mezzo aziendale. Il sinistro avviene «in occasione» dell’attività lavorativa, ma senza la violazione delle norme antinfortunistiche: il rischio si pone al di fuori della sfera di gestione del datore, che si salva perché ha adibito al servizio un veicolo omologato e conforme alla direttiva macchine. Insomma, è questione di circolazione stradale l’incidente causato dall’autocompattatore che ha un difetto strutturale: il cono d’ombra nella retromarcia. È quanto emerge dalla sentenza 31478/22, pubblicata il 23 agosto dalla quarta sezione penale della Cassazione.

Vanno esenti da pena i dirigenti dell’azienda che cura la raccolta dei rifiuti in città, dopo una doppia condanna nei gradi di merito e la requisitoria del pm che chiedeva l’inammissibilità del ricorso. Il pedone è travolto mentre va a gettare l’immondizia nel cassonetto: la telecamera dell’automezzo in retromarcia consente di distinguere la sagoma solo quando è a ormai quattro o cinque metri dal veicolo, mentre nulla può essere addebitato alla manovra dell’autista, che guarda nei retrovisori. È vero: il datore deve garantire l’incolumità dei terzi oltre che dei dipendenti che si trovano sul luogo di lavoro. Ma non si può ritenere luogo di lavoro dell’azienda di igiene ambientale ogni zona in cui deve essere svuotato un cassonetto: è escluso che il datore possa mettere in sicurezza aree su cui non ha potere, mentre deve solo scegliere il veicolo adatto. E nel nostro caso l’autocompattatore risulta omologato per essere utilizzato da un solo operatore. L’azienda deve soltanto verificare se la manovra in sé possa essere svolta in sicurezza dai lavoratori: non c’è dubbio che la retromarcia sia consentita con i limiti imposti dall’articolo 154 Cds. Il fatto che il veicolo risulti conforme alla normativa interna ed Ue rende legittimo l’affidamento dei manager nell’omologazione del mezzo ed esclude la responsabilità dei dirigenti per non essersi accorti del cono d’ombra in retromarcia in quanto difetto strutturale. Dario Ferrara

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