In chiusura di settimana sono state rilasciate le nuove Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano di MR. OLIVIERO

L’edizione 2021 era particolarmente attesa dagli operatori settore, alla luce della recente crisi avuta dalle Tabelle in seguito alla famosa ordinanza n. 7513/2018, definita il decalogo per rimarcare l’importanza dei principi riassunti, e del successivo orientamento giurisprudenziale predominante in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Entrambi gli assunti sono stati richiamati nel nostro articolo Irrinunciabili le tabelle di Milano senza adeguata motivazione del 20 maggio 2020. Proprio all’Avv. Lorenzo Petri, membro dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, abbiamo chiesto di descrivere le caratteristiche principali e la portata innovativa delle tabelle 2021.

L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

L’esigenza di elaborare delle Tabelle chiare e uniformi per monetizzare i danni non patrimoniali subiti dai danneggiati è ormai di vecchia data. A tal scopo è innegabile che il lavoro svolto da anni dal Gruppo danno alla persona, costituito in seno all’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e composto da oltre 300 professionisti del settore, sia stato il motore di tale ricerca.

La storia delle Tabelle milanesi

La prima versione delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell’integrità psico-fisica risale ancor prima dell’intervento della Suprema Corte con le famose sentenze gemelle del 11 novembre 2008.

Quelle tabelle prevedevano:

  • valori standard per la liquidazione del danno biologico, in base alla gravità della lesione all’integrità psico-fisica e all’età del danneggiato;
  • la liquidazione del danno morale in misura di ¼ e di ½ rispetto a quanto liquidato per il danno biologico;
  • la possibilità di aumentare e personalizzare il danno sino al 30% dei valori così ottenuti, in presenza di condizioni particolari del danneggiato.

Pronuncia della Cassazione

A seguito dell’intervento dell’11 novembre 2008 della Cassazione, l’Osservatorio proponeva una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale, e quindi di tutti i pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologicodanno morale e personalizzazione. Da quella proposta nascevano le Tabelle del 28 aprile 2009 che prevedevano, in base all’età e ai punti di invalidità del danneggiato, un unico importo risarcitorio, al cui interno era già ricompreso, sia quanto dovuto a titolo di danno biologico, sia a titolo di danno morale (determinato in percentuale sul valore del danno biologico); il tutto ferma la facoltà di personalizzare tale valore in presenza di particolari situazioni soggettive del danneggiato.

La criticità di tale sistema e la crisi delle Tabelle milanesi

Avv. Lorenzo Petri

Queste tabelle, forti anche del riconoscimento della loro vocazione nazionale, giungevano pressoché scolpite nella pietra sino all’intervento della Cassazione del 2018. L’ordinanza Il Decalogo criticava, infatti, il contenuto della Tabella milanese, in base alla quale si sarebbe operato un ingiustificato ed erroneo automatismo nel prevedere un unico valore monetario, comprensivo del danno biologico e di quello morale. Così facendo, infatti, le Tabelle portavano a presumere che, in presenza di una lesione fisica e dinamico – relazionale, sia sempre sussistente anche un danno morale, quando deve essere per contro il Giudice ad accertare, caso per caso, la sua esistenza. Questo automatismo avrebbe indotto più di un Giudicante in errore e avrebbe creato delle storture nel sistema risarcitorio.

L’Edizione 2021 delle Tabelle milanesi

Con l’edizione 2021, l’Osservatorio milanese ha recepito tali indicazioni della Suprema Corte approntando una mera rivisitazione grafica delle Tabelle, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici Istat.

Le Tabelle così modificate prevedono dunque:

  • una prima colonna con l’indicazione del punto di invalidità;
  • una seconda colonna con l’indicazione del punto danno biologico (A);
  • una terza colonna con l’indicazione dell’incremento per sofferenza (il c.d. danno morale o da sofferenza interiore), sia dell’aliquota percentuale di aumento, sia del corrispettivo valore monetario (B);
  • una quarta colonna indicante il complessivo punto danno non patrimoniale (A+B);
  • l’indicazione, nelle singole colonne riferite all’età del danneggiato (che nell’edizione 2018 prevedeva solo l’importo unitario risarcibile), dello scorporo delle due voci (danno biologico + danno morale);
  • un’ultima colonna indicante la personalizzazione applicabile in presenza di condizioni straordinarie del danneggiato.

Con tale rivisitazione grafica – che vale la pena ribadirlo, non apporta nessuna modifica ai valori monetari e al sistema tabellare – l’Osservatorio si propone di agevolare gli operatori del settore nell’identificare l’esatto importo risarcibile.

Le ulteriori modifiche

L’intervento dell’Osservatorio era molto atteso alla luce delle recenti criticità emerse sul sistema tabellare. Con l’occasione l’Osservatorio ha proposto nell’elaborato un nuovo quesito medico legale (maggiormente aderente all’evoluzione giurisprudenziale e agli approdi della medicina legale), nonché una nuova tabella contenente i criteri per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario.

L’Osservatorio ha altresì aggiornato ai valori Istat le tabelle (già presenti nell’edizione 2018) per:

  • la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definitivo da premorienza;
  • la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale;
  • la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa;
  • la liquidazione ex art. 96 cpc.

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