Un cliente azienda ha inviato regolare pec per disdire una polizza incendio vincolata a due istituti di credito. L’agenzia, una volta ricevuta la disdetta, informa tramite pec il cliente che la stessa sarà ritenuta valida solo se entro il giorno di scadenza del contratto perverranno gli svincoli da parte delle banche.

Il cliente consegna agli istituti di credito nuova polizza con relativi vincoli giorni prima della scadenza del contratto.

Se le banche non forniscono le lettere di svincolo entro la data di scadenza della polizza che è stata disdettata, ma le forniscono successivamente dichiarando che il contratto viene svincolato a far data dal … ( giorno della scadenza), può l’agenzia/ la compagnia obbligare la ditta cliente al pagamento della polizza?

Il cliente consegna agli istituti di credito nuova polizza con relativi vincoli giorni prima della scadenza del contratto.

Se le banche non forniscono le lettere di svincolo entro la data di scadenza della polizza che è stata disdettata, ma le forniscono successivamente dichiarando che il contratto viene svincolato a far data dal … ( giorno della scadenza), può l’agenzia / la compagnia obbligare la ditta cliente al pagamento della polizza?

ESPERTO RISPONDE

La disdetta di una polizza effettuata nei termini contrattuali fa venir meno l’obbligo di rinnovo.

La clausola che fa restare vivo il contratto in assenza di svincolo da parte del beneficiario trova giustificazione nel fatto che, senza svincolo, l’alea permane in capo alla compagnia assicuratrice, che – in caso di sinistro – potrebbe vedersi richiedere il risarcimento.

Nel caso in esame, però, la garanzia in favore della banca è stata prestata ed assicurata da polizza di altra compagnia (in sostituzione della precedente) che, in caso di sinistro, risponderebbe dei relativi danni.

Da ciò discende che l’alea, per la precedente compagnia, è venuta meno con la sostituzione della polizza, con la conseguente mancanza di causa per la richiesta di premio.

Ciò è anche confermato dalla dichiarazione di svincolo da parte della banca, con efficacia dalla data di scadenza.

Pertanto, la compagnia non può obbligare il cliente al pagamento del premio in quanto non c’è alcuna giustificazione a causa dell’assenza di rischio a suo carico dopo la scadenza del contratto regolarmente disdettato.

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