GIURISPRUDENZA

Autori: Ginevra Begani e Matteo Schiavone

La Corte di Cassazione, sezione VI civile, con l’ordinanza n.26873/22, depositata in data 13 settembre 2022, è intervenuta in materia di presunzione di colpa del veicolo investitore prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c..

Questa è la vicenda che ha dato origine alla pronuncia in esame.

Il Ricorrente, che si trovava a piedi, su strada extraurbana, in orario notturno e in assenza di illuminazione, fu investito da una automobile.

Il Danneggiato, quindi, aveva agito innanzi al Tribunale per sentire condannare il proprietario del veicolo, responsabile civile, che ebbe ad investirlo, in solido con la propria Compagnia di Assicurazione per la RCA, al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del sinistro in parola.

Il Tribunale adito aveva rigettato la domanda, “disapplicando” la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente dell’automobile, individuando nella condotta del Ricorrente “pedone” la sola causa del sinistro.

Anche la Corte d’Appello aveva respinto la domanda riproposta in secondo grado.

Il Danneggiato si era, quindi, rivolto alla Suprema Corte, formulando un solo motivo di ricorso, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 1227, 2697, comma 1, c.c., degli artt. 140 e 141 C.D.S., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., “con riferimento alla selezione e alla valutazione delle prove nella ricostruzione dei fatti”.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

A differenza di quanto affermato dal ricorrente, ad avviso degli Ermellini, non vale richiamarsi al principio secondo cui: “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6- 3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01)”.

Per i Giudici di legittimità: “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. Sez. 3, ord. 17 gennaio 2020, n. 842, Rv. 656632-01)”.

La Suprema Corte ha spiegato come la Corte d’Appello avesse correttamente valorizzato la presenza del pedone, di notte, su una strada extraurbana, priva di illuminazione, – condotta che, peraltro, viola l’art. 175, comma 6, C.D.S. “divieto di circolazione dei pedoni su strade extraurbane”, con la conseguenza che la sentenza impugnata è priva “di profili di manifesta illogicità o irriducibile contraddittorietà”.

L’ordinanza de qua, individua un limite di efficacia della presunzione di colpa dell’automobilista, ulteriore ed autonomo rispetto alla prova di cui è onerato il conducente “di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Anche se il conducente del veicolo non ha assolto l’onere istruttorio che l’art. 2054, comma 1, c.c. pone a suo carico, quale condizione per il superamento della presunzione di colpa esclusiva a carico dell’automobilista, non è preclusa al Giudice l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del danneggiato stesso, la colpa di questo concorre, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con quella del conducente.

Quindi, l’esistenza di prove a dimostrazione della condotta imprudente e pericolosa del pedone, laddove la stessa abbia causato in via esclusiva o concorso a causare il sinistro, determina il superamento della presunzione della colpa esclusiva del conducente del veicolo a motore, come già detto, a prescindere dal fatto che quest’ultimo abbia o meno offerto la prova di avere fatto il possibile per evitare l’incidente.

Tale orientamento manifesta, analogamente a quanto accaduto in tema di art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza, 19.02.2020 n. 4178), la tendenza dei Giudici di legittimità a circoscrivere al massimo le fattispecie di responsabilità oggettiva, tra le quali possiamo annoverare quella attribuita presuntivamente in via esclusiva al conducente, per il solo fatto di trovarsi alla guida di un veicolo a motore, ravvisabile solo laddove non possano applicarsi i principi generali relativi all’individuazione ed alla prova del nesso causale tra condotta ed evento, dei quali l’art. 1227 c.c. è espressione.

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