PER LA CASSAZIONE LA CONDOTTA COLPOSA DELLA VITTIMA NON INTERROMPE IL NESSO CAUSALE – di Dario Ferrara

Spetta al comune risarcire il centauro caduto sulla buca nell’asfalto.
A meno che, beninteso, non riesca a provare il caso fortuito, che tuttavia è rappresentato da un fatto del danneggiato o di un terzo che non si può prevedere né prevenire: la condotta colposa della vittima, dunque, non interrompe il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno; nesso il quale è insito nel fatto stesso che la caduta sia cagionata dall’interazione fra la condizione pericolosa della strada e l’agire umano. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza n.4051/2023, pubblicate il 9 febbraio scorso dalla terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione. Insidia irrilevante. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dal centauro: sbaglia la Corte d’appello quando esclude il risarcimento sul rilievo che lo scooter era inadeguato a fronteggiare le insidie della strada e quindi il conducente avrebbe dovuto adottare un percorso alternativo. In realtà nella responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile (“danno cagionato da cose in custodia”) non conta se la cosa in custodia abbia o no natura insidiosa e l’insidia sia o meno percepibile oppure evitabile dal danneggiato. La responsabilità del custode è oggettiva: la vittima del sinistro può limitarsi a provare l’esistenza e l’entità del danno e la riconducibilità alla cosa, mentre la prova liberatoria a carico del comune consiste nel dimostrare l’intervento di un elemento esterno che elide il nesso causale. E che può essere un fatto naturale, di un terzo o della stessa vittima. Ma la condotta del danneggiato integra il caso fortuito soltanto quando è tale da sovrapporsi al modo di essere della cosa, degradandola a mera occasione del sinistro. Risulta insomma escluso che la buca nell’asfalto non possa essere prevista né prevenuta: anzi può essere rimossa o almeno segnalata.

Eccezione necessaria

Il custode deve ritenersi responsabile anche se la condotta della vittima è negligente, distratta, frutto di imperizia o imprudenza. La condotta colposa del danneggiato, tuttavia, non risulta indifferente nella liquidazione ad opera del giudice: la condotta del danneggiato può comunque ridurre il risarcimento o anche escluderlo per tutti i danni che l’attore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza: nel secondo caso, però, serve un’eccezione ad hoc della controparte.

La parola ora passa al giudice del rinvio.

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