Il cliente invia disdetta del contratto del suo locale ad una compagnia di assicurazione. La polizza scade il 15 settembre e il 26 giugno invia disdetta nei tempi previsti dal contratto. La denominazione della ditta nel frattempo cambia per una cessione di quote, ma la partita iva rimane la stessa. La compagnia rifiuta la disdetta e chiede visura camerale e carta identità del titolare che non è più lo stesso in quanto c’è stata una cessione di quote. Ora se la partita iva è la stessa il nuovo proprietario può disdire la polizza. Allego documentazione a supporto per una valutazione del caso. La direzione della compagnia non ha più risposto all’integrazione dei documenti inviati a supporto della disdetta mentre l’agenzia ci scrive: “Buongiorno, ci siamo confrontati con chi di competenza e confermiamo che la disdetta non può essere accettata in quanto il mittente della stessa non corrisponde al contraente della polizza, pertanto la disdetta doveva esser inviata prima della cessione delle quote dal sig. M. per conto della “… e c. snc”. Confermiamo quindi che il cliente ha l’obbligo del rinnovo“.
Vuoi vedere che doveva inviare la disdetta con una ditta cessata?

L’ESPERTO RISPONDE 

Dall’esame delle documentazione inviata è emerso che trattasi di polizza stipulata a garanzia dei beni di proprietà dell’attività commerciale compravenduta e pertanto ci si trova di fronte alla fattispecie di alienazione delle cose assicurate di cui all’articolo 1918 del codice civile, che così recita: “Art. 1918 – Alienazione delle cose assicurate. – L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione. I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata. Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore, nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto”. 

In questo caso – prescindendo da ogni altra opinabile eccezione sollevata dalla compagnia – la “disdetta” deve comunque essere equiparata alla comunicazione “all’assicuratore” dell’avvenuta alienazione e pertanto nei confronti del vecchio acquirente il contratto dovrà ritenersi risolto ed al massimo la compagnia assicuratrice potrà chiedere all’acquirente se intenda subentrare nel contratto assicurativo in questione.

FONTE: