Premessa
Se un’impresa vende dei propri beni assicurati, come ad esempio un fabbricato, si deve far rientrare questo caso nella fattispecie di alienazione di cose assicurate.
A seguito di questa operazione, non è infrequente assistere a comunicazioni del contraente all’assicuratore che invoca la cessazione del rischio, oltre che la restituzione dei premi pagati relativi al periodo residuo di copertura non goduta.
La cessazione del rischio
La vendita di un bene assicurato non è motivo per invocare la cessazione del rischio assicurato e tantomeno sussiste un diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto.
L’articolo 1896 del codice civile, che disciplina i casi di cessazione del rischio durante l’assicurazione, prevede lo scioglimento del contratto se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto.
Un caso di cessazione del rischio potrebbe sussistere nel caso di merci assicurate contro il rischio di furto che vengono distrutte da un incendio. In questo caso, il contraente della polizza furto dovrà comunicare al proprio assicuratore la cessazione del rischio (i beni sono stati bruciati) se intende liberarsi dall’obbligo del pagamento dei premi successivi. Nonostante la comunicazione, i premi già pagati restano nella disponibilità dell’assicuratore, che non deve restituire alcunché al contraente.
La non restituzione del premio pagato, ma non goduto, trova fondamento tecnico economico nel principio dell’indivisibilità del premio, in quanto detto premio non può essere calcolato momento per momento, ma dev’essere calcolato per l’intera durata del periodo assicurativo costituente il riferimento dell’indagine statistica.
Il trasferimento di azienda
Prima di esaminare il caso dell’alienazione dei beni assicurati, soffermiamoci su una diversa circostanza legata al caso di trasferimento dell’azienda.
In questa fattispecie, ogni eventuale contratto che sia stato stipulato dal venditore, in relazione ai rischi inerenti all’esercizio aziendale, resta soggetto alla disciplina dettata dall’articolo 2558 del codice civile, in tema di successione dell’acquirente nei contratti stipulati dall’alienante.
Pertanto, verificatosi il subingresso del compratore nel contratto assicurativo, salvo non esista tra le parti una diversa pattuizione con le clausole del trasferimento, ai sensi del comma 1 del citato articolo 2558 del codice civile, il recesso dal contratto stesso può essere riconosciuto soltanto all’assicuratore, ai sensi ed alle condizioni del secondo comma della medesima norma, ma non anche all’assicurato.
Quindi, un eventuale contratto di responsabilità civile dell’azienda passa in capo all’acquirente, che sarà obbligato nel contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti e salvo il diritto dell’assicuratore di recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.
L’alienazione dei beni
La fattispecie dell’alienazione dei beni assicurati è tema disciplinato in modo mirabile dall’articolo 1918 del codice civile.
L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Il contraente, se non vuole essere obbligato al pagamento successivo dei premi, deve comunicare all’assicuratore l’avvenuta alienazione dei beni e contemporaneamente deve comunicare all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione.
Non ottemperare a questa duplice disposizione obbligherà il venditore del bene a pagare anche i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.
Con l’alienazione del bene, i diritti e gli obblighi dell’assicurato passano quindi all’acquirente se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.
L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Quindi l’acquirente può, una volta avvertito dal contraente, decidere se accettare o meno il subentro e l’assicuratore, anch’egli avvertito dal contraente, decidere se conservare o recedere il contratto.
Spettano, in tal caso, all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso; i premi non vengono infatti rimborsati, in quanto il contratto mantiene comunque la sua validità ed, in caso di sinistro, l’assicuratore è comunque obbligato all’indennizzo.
Non rientrano nella predetta fattispecie le polizze al portatore.
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