AL TRAGUARDO IL DECRETO MINISTERIALE SULLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI COSTRUTTORE E ACQUIRENTE
di Cristina Bartelli
Arriva la polizza decennale per gli immobili in costruzione che dovrà essere sottoscritta dal costruttore e dall’acquirente e presentata al momento del rogito. La polizza, in caso di vizi dell’immobile consente a chi acquista la casa di far valere i propri diritti all’indennizzo. In caso di mancata sottoscrizione l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto e farsi risarcire attraverso la fideiussione.
Giunge a conclusione l’iter del decreto interministeriale (ministero dello sviluppo economico e ministero dell’economia) che fornisce i criteri dello schema di polizza. Una garanzia prevista dalla legge del 2005 (dlgs 122/05) per chi acquista un immobile in costruzione. Il decreto che ora dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale era atteso da 17 anni. E si aggiunge al decreto del ministero della giustizia, pubblicato in Gazze Ufficiale lo scorso 24 agosto, sul rilascio della fideiussione da parte del costruttore, altro tassello delle garanzie previste dalla legge per chi sceglie di acquistare un immobile in costruzione.
La norma sulla stipula della polizza, prevede l’obbligo, in capo al costruttore dell’immobile, di contrarre e consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. In caso di inadempimento all’obbligo, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di escutere la fideiussione.
Il decreto che si compone di 3 articoli e contiene come allegati il modello standard per le polizze indennitarie decennali postume «Allegato A – Schema Tipo» e precisa che, ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa, il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la sola scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica».
Gli schemi allegati al provvedimento costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario. In ottica di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica», nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’«Allegato C – Attestazione di conformità».
All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’«Attestazione di Conformità». L’Assicuratore rilascia copia dell’«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta. Nell’atto di trasferimento si dovrà inserire la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità.
Grande soddisfazione è stata espressa da Fabrizio Capaccioli, AD di Asacert (Ente accreditato da Accredia per le attività di controllo tecnico in corso d’opera) e Vicepresidente di Green Building Council Italia. «Finalmente un governo, per giunta dimissionario, ha applicato ciò che da 17 anni era rimasto sospeso, ovvero un decreto molto importante per la tutela degli interessi degli acquirenti di immobili», afferma Capaccioli. «L’esecutivo ha accolto le richieste della nostra categoria, attraverso il lungo e meticoloso lavoro delle relative Associazioni. Con l’introduzione dello schema tipo di polizza assicurativa sull’immobile acquistato si colma un vuoto legislativo per anni rimasto sospeso e si tutela l’interesse dell’acquirente. Resta viva l’amarezza che ci siano voluti così tanti anni per colmare un vuoto normativo di essenziale importanza per i cittadini».
Altra novità, infine, riguarda il ruolo della società di controllo tecnico trattato dalla normativa. Dovrà essere accreditata in conformità alla Norma ISO/IEC 17020 per le attività di ispezione durante la realizzazione degli immobili oggetto della polizza decennale postuma, ai fini della riduzione dei rischi tecnici.
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