L’INDIRIZZO DELLE ENTRATE SUI PROFILI DI RESPONSABILITÀ LEGATI ALLA COMPRAVENDITA DEI BONUS
di Giuliano Mandolesi

Il cessionario negligente che ha acquistato un credito derivante dai bonus edilizi senza aver fatto gli opportuni controlli risponde in solido con il cedente qualora la detrazione si rilevi non spettante e venga recuperata dall’amministrazione finanziaria. La responsabilità in solido scatta sia in caso di cessione diretta, sia per le operazioni di sconto in fattura qualora, rispettivamente, il cessionario o il fornitore non abbiano applicato in fase di istruttoria per l’acquisizione dei tax crediti la «specifica diligenza richiesta», da verificare anche sulla base di sei indici stabiliti dall’amministrazione fiscale.

Questa è una delle principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sui profili di responsabilità nell’ambito delle cessioni dei tax credit collegati ai bonus edilizi, ai sensi degli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), e presente nella maxi circolare 23/E, pubblicata lo scorso 23 giugno, che fa ordine principalmente sul superbonus, raccogliendo gli ultimi aggiornamenti e chiarimenti.

La specifica diligenza. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, già nel documento prodotto in seguito all’audizione in senato dello scorso 10 febbraio 2022, aveva rilevato come le disposizioni antifrode, introdotte per la prima volta con il dl 157/2021 (il cosiddetto decreto Antifrode), tutelavano gli acquirenti in buona fede dei crediti, limitando il numero di cessioni effettuabili e rendendo più semplici le verifiche sull’effettiva sussistenza dei bonus (e della relativa documentazione).

Va preliminarmente evidenziato che, come indicato anche nella circolare 23/E, qualora l’amministrazione fiscale identifichi una detrazione parzialmente o totalmente non spettante, il recupero dell’importo contestato è effettuato unicamente nei confronti del soggetto beneficiario (in ottemperanza a quanto disposto all’articolo 121 c. 4 del dl 34/2020) e fornitori e cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al tax credit ricevuto. In presenza però di concorso nella violazione scatta anche la responsabilità solidale e la stessa è rilevabile qualora cessionario o fornitore, nell’istruttoria in fase di acquisizione del credito, abbiano «omesso il riscorso alla specifica diligenza richiesta attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito».

La verifica dell’applicazione della «dovuta diligenza» viene meno qualora il cessionario/fornitore abbia compartecipato a una operazione illecita con la finalità di far emergere detrazioni non spettanti da immettere poi nel mercato dei tax credit.

Negli altri casi, per la verifica del concorso alla violazione, l’Agenzia delle entrate individua sei indici da tenere in considerazione per valutare la sussistenza o meno della «specifica diligenza» e che rilevano profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità di un credito: assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare; incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; mancata effettuazione dei lavori.

Insieme a questa serie di indicatori, in parallelo c’è il rispetto della normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 qualora vi siano i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del citato decreto legislativo n. 231 (rispettivamente «Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette» e «Astensione»). Di fatto, quindi, si tratterebbe di effettuare una istruttoria allargata, comprensiva non solo di una verifica sulla documentazione relativa all’intervento edilizio eseguito e a base della detrazione, ma anche sull’economicità dell’operazione e sui soggetti che sono intervenuti nella catena della/delle cessioni.

Paradossalmente unico punto che prevede un controllo non documentale è l’ultimo, quello sulla «mancata effettuazione dei lavori», che presume invece una verifica in loco da parte di un soggetto con competenze tecniche specifiche.

L’Agenzia delle entrate conclude il capitolo sui profili di responsabilità nella maxi circolare specificando che la verifica sulla responsabilità in solido cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali deve essere particolarmente elevato e qualificato. La dovuta diligenza va comunque autonomamente valutata da ogni cessionario al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti acquistati con specifica attenzione anche a quelli oggetto di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Ai sensi dell’articolo 28-ter del dl 4/2022 (il decreto Sostegni ter) l’utilizzo dei tax credit in edilizia, qualora siano oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, nei termini canonici di cui all’articolo 121 comma 3 del dl 34/2020 (sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione) aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo. L’Agenzia delle entrate ha il compito di effettuare il monitoraggio sull’utilizzo dei crediti oggetto di dissequestro e di comunicare relativi dati al ministero dell’economia e delle finanze.

Sulla casistica dei crediti oggetto di sequestro, nella circolare 23/E è inoltre specificato che l’eventuale successivo dissequestro da parte dell’Autorità giudiziaria non costituisce circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione per cui, si deve necessariamente applicare la specifica diligenza al fine di evitare che l’amministrazione contesti la violazione di indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti in capo al cessionario.

FONTE: